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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29050/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso di ERG Renew spa contro il diniego (rifiuto/ non accettazione) della cessione del credito IVA relativa agli anni 2003-2004. L'Agenzia deduceva (i) nullità per violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancanza del litisconsorzio necessario (la cedente SAO spa non era parte), (ii) violazione dell'art. 100 c.p.c. per assenza dell'interesse ad agire, (iii) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sostenendo che il “rifiuto di cessione” non sarebbe atto impugnabile, e (iv) omissione di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in presenza di causa pregiudicante pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate tutte le censure: (a) quanto al presunto vizio per mancato coinvolgimento della cedente SAO spa, è emerso che SAO era stata evocata nella lite ma aveva scelto di non costituirsi, determinando un giudicato interno preclusivo; (b) l'atto impugnato (non accettazione della cessione di credito IVA) costituisce una manifestazione di pretesa tributaria equivalente a un diniego di rimborso e rientra nella categoria degli atti impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. g) d.lgs. 546/1992, sicché sussiste l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; (c) la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non era obbligatoria, posto che la causa ritenuta pregiudicante era già pendente in grado di appello (applicabile piuttosto l'art. 337 c.p.c.); (d) nel merito la CTR aveva correttamente ritenuto i crediti IVA cedibili e validamente ceduti a ERG Renew (ora ERG Power Generation). La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di Cassazione, liquidate in euro 17.000 per onorari, euro 200 per esborsi e 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 14

    L'eccezione dell'Agenzia fondata su art. 14 è stata ritenuta infondata perché la cedente (SAO) era stata evocata nella lite e aveva scelto di non costituirsi; quindi non sussiste un vizio formale irrimediabile e si è formato un giudicato interno preclusivo.

  • cod. proc. civ., art. 100

    La Corte ha ritenuto che la condizione dell'azione (interesse ad agire) risultava soddisfatta: l'atto impugnato portava a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, facendo sorgere l'interesse al sindacato giurisdizionale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    art. 19 d.lgs. 546/1992, comma 1, lett. g)

    L'elencazione degli atti impugnabili va interpretata in senso estensivo rispetto alle categorie di atti che producono gli stessi effetti giuridici; la non accettazione della cessione di crediti IVA equivale a un diniego (anche tacito) di rimborso ed è quindi impugnabile.

  • cod. proc. civ., art. 295

    La sospensione per causa pregiudicante non è applicabile se la causa pregiudicante è pendente in grado di appello; pertanto non operava la sospensione necessaria evocata dall'Agenzia nel caso concreto.

  • cod. proc. civ., art. 337

    art. 337, comma 2, cod. proc. civ.

    In alternativa alla sospensione di cui all'art. 295, il giudice ha la facoltà di sospendere il processo ai sensi dell'art. 337 se una parte invoca l'autorità di una sentenza favorevole e non definitiva; la norma è rilevante quale rimedio eventuale ma non ha dato luogo a sospensione automatica nel caso di specie.

  • Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3024/2012

    Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la mancata costituzione di un litisconsorte eventualmente evocato può determinare la formazione del giudicato interno preclusivo a carico di chi non si è costituito.

  • Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16100/2011

    Sentenza n. 16100 del 22/07/2011

    Precedente che conferma che "note" o comunicazioni dell'Ufficio che esplicitano una pretesa tributaria sono impugnabili anche se non hanno la forma di uno degli atti elencati dall'art. 19.

  • Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15220/2012

    Sentenza n. 15220 del 12/09/2012

    Conferma che la non accettazione di richiesta di rimborso/di cessione può essere qualificata come atto impugnabile rientrante nella previsione di art. 19 lett. g).

  • Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613/2016

    Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016

    Principio secondo cui, anteriormente alle modifiche legislative del 2016, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è dovuta se la causa pregiudicante è pendente in grado di appello; rilevante per escludere la sospensione automatica nel caso di specie.

Massime di principio

  • Un rifiuto o una non accettazione della cessione di credito IVA può costituire un atto impugnabile se esplicita una pretesa tributaria: va valutato non sulla denominazione formale ma sugli effetti giuridici e sul contenuto.
  • Se la cedente del credito è stata evocata nella controversia ma non si è costituita, la sua mancata partecipazione può determinare una preclusione/giudicato interno che non annulla le decisioni rese nei confronti della cessionaria.
  • L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) sussiste quando l'atto dell'Amministrazione porta a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria e produce un interesse concreto del destinatario a impugnare.
  • La tassatività degli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 va interpretata in senso funzionale: atti atipici che producono effetti equivalenti a quelli elencati sono comunque impugnabili.
  • La sospensione del processo per causa pregiudicante (art. 295 c.p.c.) non è automatica se la causa pregiudicante è già pendente in grado di appello; in tali casi il mezzo applicabile può essere l'art. 337 c.p.c. e resta al giudice la valutazione discrezionale.
  • In casi analoghi è opportuno documentare tempestivamente la notificazione ai terzi (es. cedente) e, se necessario, proporre eccezioni processuali sull'indispensabilità del litisconsorzio fin dall'inizio del giudizio per non perdere posizioni processuali.

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