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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06823/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenuta commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, nel definire il giudizio con applicazione della pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di rapina aggravata, avrebbe dovuto valutare d'ufficio la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente deduce quindi violazione di legge per mancato esame di eventuali cause di immediato proscioglimento. La Suprema Corte rileva tuttavia che, nel patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    nel patteggiamento in appello, l'accoglimento della richiesta di pena concordata comporta la rinuncia ai motivi di appello non incompatibili con la definizione concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento se non nei limiti consentiti dalla cognizione residua; non è richiesto un autonomo esame delle cause di proscioglimento dedotte in via generale dal ricorrente.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha reintrodotto il patteggiamento in appello, richiamato come base normativa dell'istituto applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accolga la richiesta concordata di pena non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello nell'ambito di una definizione concordata, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta ai motivi non rinunciati.
  • La deduzione in cassazione del mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è manifestamente infondata se proposta contro una sentenza resa all'esito di patteggiamento in appello, salvo questioni eccedenti il perimetro della rinuncia.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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