Cassazione Penale, Ordinanza n. 06769/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha trattato la decisione in forma de plano e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che il ricorrente non potesse proporlo personalmente; di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata; il tribunale di sorveglianza aveva parzialmente respinto l'istanza e, successivamente, dichiarato inammissibile il reclamo contro tale decisione per mancanza di motivi di impugnazione. Contro l'ordinanza di inammissibilità è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dall'interessato, che ha sostanzialmente ribadito i motivi già addotti nel reclamo e ne ha chiesto l'accoglimento. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di impugnazione proposta personalmente dopo l'entrata in vigore della riforma richiamata e contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore, il ricorso era inammissibile per difetto di legittimazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile per le ragioni rilevate dalla Corte.
richiamata come novella rilevante ai fini dell'operatività del regime che impedisce la proposizione personale del ricorso nel caso esaminato.
è violato quando il ricorso per cassazione è proposto personalmente dal soggetto non legittimato secondo il regime introdotto dalla riforma.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma richiamata dalla Corte, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente nei casi in cui la disciplina vigente richieda il ministero tecnico, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per un vizio rilevabile ictu oculi, la Corte può definirla de plano senza necessità di contraddittorio camerale ordinario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via automatica, la condanna alle spese processuali; inoltre la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è dovuta salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
- Nelle impugnazioni in materia di sorveglianza, la mancanza dei requisiti formali o di legittimazione del ricorso determina l'arresto del giudizio di legittimità senza esame del merito della richiesta di beneficio penitenziario.
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