Cassazione Penale, Ordinanza n. 06808/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo un vizio di motivazione sull'entità della pena e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui preclude all'accusato di proporre direttamente il ricorso per cassazione senza assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in contrasto con la disciplina dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103 del 2017. Ha inoltre richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Indica la trattazione del ricorso nelle forme previste dal rito camerale.
Richiede la rappresentanza tecnica del difensore iscritto nell'albo speciale per proporre ricorso per cassazione, non essendo più consentita la proposizione personale da parte dell'imputato.
art. 24 Cost.
Evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina censurata secondo il precedente richiamato.
art. 111, comma 7, Cost.
Evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina censurata secondo il precedente richiamato.
art. 6 CEDU
Evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non leso dall'obbligo di difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Norma di modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione personale dell'imputato è inammissibile quando la legge richiede la rappresentanza tecnica del difensore iscritto nell'albo speciale.
- La previsione legislativa che impone la difesa tecnica nel ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, una compressione illegittima del diritto di difesa.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. in relazione al divieto di ricorso personale è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione tecnica del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.
- In presenza di inammissibilità originaria del ricorso, la Corte non esamina nel merito le censure relative alla pena o ad altri profili della decisione impugnata.
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