Cassazione Penale, Ordinanza n. 06840/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La pronuncia non decide il merito di un ricorso penale, ma un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. relativa alla sentenza n. 37622/2025 della Quarta sezione penale. L'errore segnalato consisteva nell'indicazione, sia nella motivazione sia nel dispositivo della precedente sentenza, della Corte d'appello di Napoli quale giudice di rinvio, invece della Corte d'appello di Salerno. La correzione era necessaria perché, per effetto dell'istituzione presso la Corte d'appello di Salerno della seconda sezione penale dal 1/10/2025, quest'ultima risultava essere il giudice competente per il nuovo giudizio. La Corte ha quindi ritenuto che si trattasse di mera svista materiale, non incidente sul contenuto essenziale dell'atto e non idonea a determinarne nullità, e ha disposto la correzione nei termini richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che, nella sentenza n. 37622/2025, in motivazione e in dispositivo, ogni riferimento alla Corte d'appello di Napoli fosse sostituito con la Corte d'appello di Salerno. Ha inoltre mandato alla cancelleria per le annotazioni di rito sull'originale della sentenza. Si tratta quindi di una correzione formale dell'errore, senza incidenza sul merito della decisione originaria.
Norme richiamate
ex art. 130 cod. proc. pen.
L'errore materiale dovuto a svista, non incidente sul contenuto essenziale dell'atto e non determinante nullità, può essere corretto con il procedimento di correzione previsto dalla norma, anche mediante annotazione della correzione sull'originale della sentenza.
ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
La cancelleria deve annotare il provvedimento di correzione sull'originale della sentenza.
Massime di principio
- L'indicazione erronea del giudice di rinvio in una sentenza è emendabile come errore materiale quando risulti una mera svista e sia possibile individuare con certezza il giudice corretto.
- La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammissibile solo se l'errore non incide sul contenuto essenziale dell'atto e non ne determina nullità.
- Il procedimento di correzione può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo della sentenza, con conseguente annotazione del provvedimento correttivo sull'originale.
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