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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36803/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 marzo 2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sulla formazione della prova e sulla valutazione delle dichiarazioni del teste Capozzelli. In particolare, ha lamentato un preteso travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, sostenendo che la ricostruzione storica e la valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove sarebbero state erronee, soprattutto quanto all'individuazione fotografica riferita dal teste. Dalla sentenza emerge che la Corte d'appello aveva tuttavia valorizzato anche altri autonomi elementi probatori, ritenuti sufficienti a fondare la responsabilità indipendentemente da quelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. È stata quindi confermata la statuizione di responsabilità già affermata in appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso prospettava formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione del compendio probatorio né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici di merito.
  • La deduzione di travisamento del fatto o di inattendibilità delle prove è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura delle risultanze processuali, salvo che venga denunciato un effettivo vizio riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
  • La motivazione della sentenza impugnata è immune da censura quando la condanna sia sorretta da plurimi e autonomi elementi di prova, non dipendenti esclusivamente dalla fonte dichiarativa contestata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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