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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13030/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, effettuato da una società poi fallita, del compenso dovuto per la difesa penale di propri amministratori e componenti del consiglio di amministrazione. Il tribunale aveva dichiarato inefficace tale pagamento ai sensi dell’art. 64 l.fall., qualificandolo come atto a titolo gratuito, e aveva condannato i destinatari alla restituzione della somma. La corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la società avesse assunto il debito dei difensori mediante una comunicazione interpretata come espromissione, ma che il pagamento restasse gratuito perché la società non avrebbe tratto un concreto vantaggio patrimoniale dall’operazione. I ricorrenti hanno censurato questa ricostruzione, denunciando violazione degli artt. 64 l.fall., 1272 e 1273 c.c., sostenendo che, una volta assunto il debito con un accordo di espromissione, il pagamento successivo costituiva adempimento di un debito proprio e quindi atto oneroso, non assoggettabile all’inefficacia ex art. 64 l.fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo alle spese. Ha cassato la sentenza della corte d’appello di Milano con rinvio alla stessa corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’art. 64 l.fall. si applica agli atti a titolo gratuito solo quando il terzo poi fallito resti estraneo al rapporto obbligatorio e non tragga alcun vantaggio patrimoniale; se invece il debito è stato giuridicamente assunto dal terzo mediante un accordo come l’espromissione, il successivo pagamento è adempimento di debito proprio e va qualificato come atto oneroso, con esclusione dell’inefficacia ex art. 64 l.fall.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    L’inefficacia degli atti a titolo gratuito presuppone che l’atto sia effettivamente gratuito in base alla causa concreta; non si applica al pagamento che costituisca adempimento di un debito proprio assunto dal terzo poi fallito.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato come possibile base per l’impugnazione di atti di assunzione del debito o di pagamento conseguente, quando ne ricorrano i presupposti dell’azione revocatoria o di inefficacia previsti dalla legge fallimentare.

  • art. 1272 c.c.

    L’espromissione è richiamata come negozio di assunzione del debito altrui che, se validamente concluso, rende il debito proprio dell’espromittente e muta la qualificazione del pagamento successivo.

  • art. 1273 c.c.

    L’accollo esterno è richiamato come schema negoziale idoneo, se validamente assunto dal terzo poi fallito, a far diventare proprio il debito assunto e a escludere la gratuità del pagamento successivo.

  • art. 1180 c.c.

    L’adempimento del debito altrui o l’assunzione del debito altrui sono richiamati per evidenziare che la qualificazione dipende dalla causa concreta e dall’eventuale vantaggio patrimoniale del solvens.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 64 l.fall., la distinzione tra atto gratuito e atto oneroso va compiuta avendo riguardo alla causa concreta dell’operazione, cioè allo scopo pratico effettivamente perseguito e all’interesse patrimoniale del solvens, non al solo schema astratto utilizzato.
  • Il pagamento del debito altrui da parte di un terzo poi fallito è gratuito solo se il terzo resta estraneo al rapporto obbligatorio e non ottiene alcun concreto vantaggio economico; è invece oneroso quando il terzo riceva, direttamente o indirettamente, un utilità patrimoniale o un risparmio di spesa.
  • Se il terzo poi fallito ha giuridicamente assunto il debito mediante un negozio di espromissione, accollo esterno o schema equivalente, il successivo pagamento costituisce adempimento di un debito proprio e non può essere sussunto nell’art. 64 l.fall., ma semmai nelle diverse norme sull’inefficacia o revocabilità degli atti, ove ne ricorrano i presupposti.
  • L’eventuale restituzione di somme pagate dopo l’utile esperimento dell’azione di inefficacia contro l’atto di assunzione del debito può essere chiesta a titolo di indebito oggettivo per venir meno della causa giustificativa del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccollo ed espromissioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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