Ordinanza n. 109/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: -del giudicato di cui alla sentenza n. 728/24 del 06/12/2024 emessa dal TAR per la Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 328/23 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che aveva imposto la presa in carico del minore per il trattamento ABA e il pagamento di somme risarcitorie
Esito
La controversia
I genitori, agendo anche quali esercenti la potestà sul minore, hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 728/2024 del TAR Calabria - Reggio Calabria. La sentenza aveva accertato il diritto del minore a essere preso in carico dall'ASP ai fini dell'erogazione, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle terapie ricevute da terzi, di otto ore settimanali di trattamento con metodologia ABA, con alcune ore destinate, a discrezione del terapista, alla formazione e al supporto della famiglia e degli insegnanti, fino al compimento dei quattordici anni, nonché l'obbligo di successiva rivalutazione dell'efficacia e della necessità di prosecuzione della terapia. La medesima sentenza aveva condannato l'ASP al pagamento di euro 11.658,00 per danni patrimoniali, detratto quanto eventualmente già corrisposto, di euro 2.000,00 per danni non patrimoniali subiti dai genitori e di euro 1.500,00 per il danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, rigettando invece la domanda di danno da ritardo. I ricorrenti hanno dedotto l'assoluta inottemperanza dell'ASP rispetto a tutte le statuizioni della sentenza, compresa la presa in carico sanitaria e il pagamento delle somme risarcitorie. L'ASP, benché ritualmente coinvolta, non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Considerata la rilevanza della situazione giuridica tutelata, concernente la salute del minore, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria. L'azienda sanitaria dovrà produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati e analitici sulle eventuali attività esecutive già intraprese, anche se non comunicate ai ricorrenti, sia con riferimento alla presa in carico diretta o indiretta del minore e all'erogazione del trattamento ABA, sia con riferimento al pagamento degli importi risarcitori stabiliti dalla sentenza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate quale base per l'esercizio dei poteri istruttori nel giudizio di ottemperanza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento dei dati nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione contesta o non chiarisce l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione di chiarimenti documentati e analitici sulle attività esecutive intraprese, prima di definire la controversia.
- Nel caso di un giudicato che imponga a un'azienda sanitaria sia una prestazione assistenziale sia il pagamento di somme risarcitorie, i chiarimenti sull'esecuzione devono riguardare autonomamente tanto l'adempimento della prestazione sanitaria, anche mediante modalità indiretta o rimborso, quanto l'adempimento della condanna pecuniaria.
- La particolare rilevanza del diritto alla salute di un minore costituisce ragione per un esercizio puntuale dei poteri istruttori del giudice dell'ottemperanza, finalizzato a verificare concretamente l'attuazione delle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di produzione dei chiarimenti può essere rivolto anche all'amministrazione non costituita in giudizio, mediante comunicazione della relativa ordinanza a cura della segreteria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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