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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24616/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di banconota falsificata [art. 455 c.p.]. Denunciava: 1) la mancata applicazione della figura del "falso grossolano" (art. 49 c.p. invocato dal ricorrente) sostenendo che la banconota fosse ictu oculi riconoscibile come falsa per il sospetto iniziale espresso dai Carabinieri; 2) l'insufficiente prova della volontà di spendere la banconota, ossia del dolo specifico previsto dall'art. 455 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo: la Corte territoriale correttamente ha escluso il "falso grossolano" perché il sospetto espresso dai Carabinieri non era definitivo e doveva essere validato dalla Banca d'Italia; il falso grossolano sussiste solo quando la falsità sia immediatamente riconoscibile da chiunque e non richieda competenze tecniche. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato circa la prova della volontà di spendita della banconota (dolo specifico), e i fatti (p.es. la banconota conservata per due mesi in una cartellina nel vano portaoggetti del motociclo) richiedevano un'argomentazione più accurata. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame con pieni poteri di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Rilevata come fattispecie che richiede la consapevolezza della falsità della banconota e la volontà di metterla in circolazione (dolo specifico). La Corte ha richiamato che, oltre alla consapevolezza, occorre prova della volontà di spendita, sui quali elementi la motivazione deve essere esplicita.

  • art. 49 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione al "falso grossolano"; la Corte ha però considerato inapplicabile la qualifica di falso grossolano poiché la mera constatazione di sospetto da parte di militari non equivale a riconoscibilità immediata da parte di un qualunque soggetto comune.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 6873/2015; Sez. 6, n. 37019/2010; Sez. 5, n. 15122/2020 e altre)

    Richiamati principi secondo cui il falso grossolano sussiste solo quando la falsità sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento; inoltre la valutazione tiene conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota ma del suo normale uso e delle modalità di scambio.

Massime di principio

  • Il "falso grossolano" opera solo quando la falsità è immediatamente riconoscibile da un qualsiasi soggetto di ordinaria diligenza e discernimento; il sospetto tecnico espresso da operatori o esperti non è di per sé sufficiente.
  • Per il reato di detenzione di moneta falsificata (art. 455 c.p.) è necessario provare non solo la consapevolezza della falsità, ma anche la volontà di metterla in circolazione (dolo specifico); l'assenza di elementi che indichino l'intenzione di spendita può fondare l'annullamento della condanna.
  • Circostanze materiali sulla custodia della banconota (es. conservazione per lungo tempo in luogo non idoneo al pagamento) possono essere indicative della mancata volontà di spendita e richiedono argomentazione motivata da parte del giudice.
  • In appello la motivazione deve affrontare espressamente entrambi gli snodi del dolo (consapevolezza e volontà di spendita); l'omissione di ragionamento su uno di essi può determinare la cassazione con rinvio.
  • Quando la valutazione richiama profili tecnici (es. verifiche di genuinità), la prova definitiva dipende da accertamenti qualificati (p.es. Banca d'Italia) e non dal solo sospetto delle forze dell'ordine.

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