Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre rilevato che l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e quindi preclude l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. per rilevare cause di non punibilità sopravvenute, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Conseguentemente sono state poste le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 12 febbraio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo di ricorso riguardava le modalità di identificazione dell'imputato ed era già stato esaminato e respinto dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza fosse meramente riproduttiva di censure già vagliate con motivazione corretta, puntuale, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
Non è applicabile quando il ricorso è inammissibile, perché manca un valido rapporto processuale che consenta di rilevare cause di non punibilità sopravvenute, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente.
- La Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, se il ricorso è inammissibile e non si instaura un valido rapporto processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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