Cassazione Penale, Ordinanza n. 10574/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha escluso l'intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine massimo non fosse ancora decorso in relazione alla data di consumazione del fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il reato era stato commesso il 08/05/2013 e che, in assenza di sospensioni, il termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 non era ancora maturato alla data indicata nel provvedimento (08/11/2025).
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto di condanna confermata.
Richiamato quale aggravante contestata e ritenuta nella sentenza di merito.
prescrizione del reato
La Corte ha applicato il criterio del termine massimo di prescrizione, escludendone la maturazione perché, calcolato dalla data del fatto e in assenza di sospensioni, il termine non era ancora decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che, alla data rilevante, il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato.
- Per verificare la prescrizione occorre partire dalla data di consumazione del reato e tener conto dell'eventuale presenza di cause di sospensione; in assenza di sospensioni, il termine va calcolato secondo la durata massima prevista per il reato contestato.
- La doglianza che presupponga un dato processuale smentito dagli atti non può essere accolta in cassazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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