Cassazione Penale, Ordinanza n. 23713/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione sarebbero stati erronei o illogici, rendendo così impossibile il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il ricorso deve contenere i requisiti di specificità necessari a indicare con precisione gli elementi posti a base della censura; in mancanza, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale: è inammissibile il motivo che si limiti a contestazioni generiche, senza indicare quali passaggi logici o quali elementi di fatto siano erronei.
- La mancanza dei requisiti di specificità del motivo di impugnazione impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione l'oggetto del sindacato, determinando l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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