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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Catania, Sezione 2

avverso del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio sito in agro di Catania, Contrada Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II, autorizzato giusto D.A. 412/GAB del 19.12.19 (Cod. Istanza 2908 - Cod. Procedura 3302 - Cod. Progetto CT015_RIF3302), formulata dalla ricorrente con nota del 19 luglio 2024, acquisita al protocollo DRA al n. 53090; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202501424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto dell'amministrazione sull'istanza di modifica sostanziale di un impianto di compostaggio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Assessorato regionale sull'istanza presentata il 19 luglio 2024 per la modifica sostanziale di un impianto di compostaggio sito nel territorio di Catania, già autorizzato con decreto assessoriale. È stata inoltre formulata domanda di risarcimento del danno. L'ordinanza non esamina nel merito la formazione o l'illegittimità del silenzio né la domanda risarcitoria, ma rileva l'omesso deposito, da parte dell'amministrazione, degli atti e dei documenti utili alla decisione.

La decisione

Il TAR dispone un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione intimata di depositare, entro il termine previsto dalla legge e in vista dell'udienza di merito del 7 maggio 2026, l'eventuale provvedimento impugnato e gli atti e documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e quelli comunque ritenuti utili al giudizio. Il giudice interpreta l'art. 46, comma 2, c.p.a. nel senso che l'obbligo di produzione documentale opera anche nei giudizi non impugnatori, compresi i giudizi avverso il silenzio. Richiama inoltre l'art. 65, comma 3, c.p.a. quale base del potere di ordinare l'esibizione degli atti in caso di mancato adempimento dell'amministrazione. Nessuna decisione è assunta sul merito del ricorso o sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    impone all'Amministrazione di depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio

    L'obbligo di deposito documentale dell'amministrazione si applica anche ai giudizi non impugnatori, inclusi quelli relativi al silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l'Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l'esibizione di tali atti

    La disposizione consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione degli atti e documenti non depositati, ai fini dell'istruzione della causa.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di depositare gli atti e i documenti utili al giudizio previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a. opera anche nei giudizi non impugnatori, compresi i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo di produzione documentale rilevante per la decisione, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., fissando il termine per il deposito in vista dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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