Cassazione Penale, Sentenza n. 11610/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per illogicità: secondo il ricorrente il tribunale avrebbe identificato il pericolo di reiterazione solo sulla base della quantità e qualità della sostanza stupefacente, senza valutare la giovane età, il ruolo di mero corriere, l'effetto dissuasivo della misura personale e l'intervenuta cessazione della custodia cautelare per detenzione di hashish, né l'effettiva possibilità di applicare il braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse generica e non avesse affrontato in modo specifico e correlato la motivazione del provvedimento impugnato, che invece era articolata e aveva valutato non solo la quantità e la qualità della droga, ma anche un precedente specifico e la consumazione del reato di evasione, elemento che confermava l'inaffidabilità del ricorrente. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione fornisse risposta anche alla questione del braccialetto elettronico. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicato qui per condannare il ricorrente alle spese processuali.
art. 94, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza ordina l'inoltro agli uffici competenti per l'esecuzione degli atti previsti.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per escludere la corresponsione in via equitativa dei 3.000 euro.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco), Rv. 255568
Principio che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando risultano indeterminati o mancano della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato; richiamato per respingere il ricorso generico.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato), Rv. 259425
Affermato il principio che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato; richiamato per sottolineare l'insufficiente confronto del ricorso con la motivazione impugnata.
Giurisprudenza: Sez. un., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074
Rv. 214794; Rv. 216260; Rv. 226074
Richiamate per il principio secondo cui i vizi di motivazione devono essere di macroscopica evidenza per giustificare il sindacato di legittimità e che le incongruenze minori o deduzioni incompatibili con la decisione sono ininfluenti se la motivazione è logicamente adeguata.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione o per legittimità deve confrontarsi in modo specifico e direttamente correlato con le ragioni indicate nel provvedimento impugnato; deduzioni generiche o non correlate sono normalmente inammissibili.
- La valutazione sul pericolo di reiterazione può fondarsi non solo sulla quantità e qualità della sostanza sequestrata ma anche su precedenti specifici e su fatti successivi rilevanti (es. evasione), che attestino l'inaffidabilità del soggetto rispetto a misure coercitive meno gravose.
- La richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari e braccialetto elettronico deve dimostrare specificamente l'idoneità di tali misure rispetto alle esigenze cautelari; l'esistenza nella motivazione di un esame complessivo e logico rende inidonee obiezioni meramente assertive.
- Per contestare la motivazione per vizio di illogicità o contraddittorietà occorrono vizi di macroscopica evidenza: difetti sottili o deduzioni non compatibili con il quadro motivazionale non bastano a rendere illegittimo il provvedimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è prevedibile l'imposizione delle spese processuali e, salvo dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
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