Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi dovuti a un ingegnere per la partecipazione alla commissione di collaudo dei lavori di ristrutturazione e realizzazione di un centro agro-alimentare all’ingrosso finanziato con interventi pubblici. La società sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato l’incarico come privatistico, applicando la tariffa professionale senza il vincolo dei minimi, mentre il compenso avrebbe dovuto essere determinato secondo la disciplina speciale degli appalti pubblici e del collaudo di opere finanziate con contributi pubblici, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e della normativa regolamentare richiamata. Con il primo motivo denunciava violazione di numerose disposizioni in tema di realizzazione e finanziamento dei mercati agroalimentari e di compensi dei collaudatori; con il secondo deduceva omesso esame della tipologia dell’opera e nullità della sentenza per difetto di motivazione; con il terzo lamentava l’omesso esame delle osservazioni formulate alla consulenza tecnica. Il controricorrente proponeva anche ricorso incidentale, contestando la disciplina tariffaria applicata e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la prestazione resa dai componenti della commissione di collaudo dovesse essere remunerata secondo la disciplina speciale dell’appalto pubblico, in particolare l’art. 210 del d.P.R. 554/1999, e non secondo la sola tariffa professionale in chiave privatistica. Ha affermato che l’opera era connotata da interesse pubblico e che l’incarico di collaudo, conferito nell’ambito di una procedura pubblica e di una opera finanziata con contributi pubblici, richiedeva l’applicazione della norma speciale che regola il compenso dei collaudatori. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché provveda a nuova liquidazione del compenso e del rimborso spese secondo il criterio indicato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La Corte ha anche demandato al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
La Corte ribadisce che il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni minime e non su singoli elementi non autonomamente decisori.
art. 11, commi 15 e 16, L. 41/1986
È richiamato come fonte del finanziamento e della disciplina delle agevolazioni per i mercati agro-alimentari all’ingrosso di interesse nazionale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la disciplina delle opere e dei relativi compensi.
D.M. Industria, Commercio ed Artigianato 21 dicembre 1990
Richiamato dalla ricorrente tra gli atti applicativi della disciplina degli interventi pubblici.
Delibera CIPE 21 dicembre 1988 n. 61
Richiamata quale atto di indirizzo per le agevolazioni finanziarie destinate ai mercati agroalimentari.
Delibera CIPE 31 gennaio 1992 n. 4
Utilizzata per affermare che le Commissioni di collaudo erano previste nell’ambito della procedura pubblica e che i relativi compensi erano a carico della società consortile secondo tariffa professionale e normativa regolamentare.
D.M. Industria, Commercio ed Artigianato 15 aprile 1992
Richiamato quale decreto di nomina della commissione incaricata della gestione della gara d’appalto.
D.M. Industria, Commercio ed Artigianato 27 novembre 1997
Richiamato tra gli atti amministrativi pertinenti alla vicenda.
d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406
Richiamato tra le norme indicate dalla ricorrente come violate.
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 8136/92
Richiamata dalla ricorrente tra gli atti amministrativi della procedura.
art. 2 L.R. Lazio 7 dicembre 1984 n. 74
Richiamato per la qualificazione dei mercati come strutture di interesse pubblico.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 1993 n. 1474
Richiamato perché dichiara l’opera di pubblica utilità.
Circolare Ministero Industria, Commercio e Artigianato prot. 336239 del 4 luglio 1995
Richiamata per le indicazioni sui compiti della commissione e sulla misura dei compensi.
Circolare Ministero Industria, Commercio e Artigianato prot. 436875 del 11 dicembre 1996
Richiamata per la conferma che il collaudo aveva natura di attività gravata ma da compensare ai minimi tariffari secondo il ministero.
art. 2 d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate.
art. 3, comma 26, d.lgs. 17 aprile 2006 n. 163
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate.
art. 3, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate.
art. 12-bis L. 55/1989
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate.
art. 210, comma 4, d.P.R. 554/1999
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate e dalla Corte per affermare che il compenso del collaudatore va determinato secondo la disciplina speciale dei lavori pubblici.
art. 91 R.D. 25 maggio 1895 n. 350
Richiamato come disciplina del collaudo dei lavori dello Stato, alla quale le operazioni di collaudo sono state ricondotte.
art. 13 tariffa professionale
Richiamato dalla Corte d’appello per liquidare le spese; la Cassazione ne assorbe l’esame perché il criterio base di liquidazione del compenso viene ricondotto alla disciplina speciale.
art. 13 L. 143/1949
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina tariffaria e le spese.
art. 5 d.m. 211/1958
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina tariffaria e le spese.
art. 232, comma 4, d.P.R. 554/1999
Richiamato per applicare il principio del tempus regit actum alla liquidazione del compenso, poiché la situazione non era esaurita all’entrata in vigore del regolamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni minime della decisione, intese come sequenza fatto-norma-effetto; se l’appello investe anche solo uno degli elementi della statuizione, si riapre l’intera questione e il giudice può riesaminare e riqualificare tutti gli aspetti coessenziali.
- Quando una prestazione professionale è resa nell’ambito di un’opera finanziata e regolata da una disciplina speciale di evidenza pubblica o di lavori pubblici, la liquidazione del compenso deve avvenire secondo la norma speciale applicabile, che prevale sulla tariffa professionale generale.
- La natura pubblicistica dell’opera e la funzione svolta dal collaudatore incidono sulla qualificazione dell’incarico e sul criterio di liquidazione del compenso, che può essere ancorato a parametri speciali anche se il soggetto destinatario dell’attività è formalmente un ente di diritto privato.
- Il principio del tempus regit actum impone di applicare la disciplina vigente al momento in cui la situazione non sia ancora esaurita, anche se l’incarico professionale è stato conferito prima dell’entrata in vigore della norma regolamentare successiva.
- La natura unitaria dell’attività di collaudo giustifica la previsione di un compenso unico da ripartire tra i componenti della commissione, senza che ciò contrasti con il richiamo alla tariffa professionale quando la tariffa sia solo il parametro di base richiamato dalla normativa speciale.
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