Cassazione Penale, Sentenza n. 19959/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con un unico motivo, deducendo vizi di motivazione, errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 23-bis legge n. 176/2020 e agli artt. 123, 178 e 180 c.p.p.). Il ricorrente lamentava che: l'udienza di appello era stata fissata per il 17/06/2022; non era stata richiesta la trattazione orale; il 22/07/2022 era stato nominato un secondo difensore (avv. Carolina Pezone); né l'imputato né i difensori avevano ricevuto comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza dal 17/06/2022 al 20/09/2022; l'avv. Marino aveva appreso del rinvio solo il 14/09/2022 ricevendo le conclusioni scritte del Procuratore generale; pertanto denunciava la nullità per omessa comunicazione del rinvio e per mancata notifica delle conclusioni e del dispositivo al difensore sopraggiunto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla consumazione del reato il 7/06/2014 e pari a otto anni e quattro mesi, è decorso il 7/10/2022. Pur essendo la scadenza successiva alla sentenza di appello del 20/09/2022, la Corte ha dovuto verificare l'ammissibilità del ricorso: un ricorso inammissibile non consente al giudice di cassazione di rilevare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata. Dalla istruttoria è emerso che i difensori non furono informati del rinvio dell'udienza; tale questione non era manifestamente infondata. Di conseguenza, non essendo altrimenti ravvisabili cause di non punibilità ostative, la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23-bis, legge n. 176 del 2020
Norma richiamata con riferimento alle regole processuali introdotte (in particolare sul processo in forma scritta/rito cartolare); invocata dal ricorrente per contestare modalità di svolgimento e comunicazione dell'udienza, con la Corte che valuta la rilevanza procedurale dell'omessa comunicazione del rinvio.
Richiamato in relazione alle formalità delle impugnazioni e delle notificazioni: la norma è valutata in chiave di corretta instaurazione del rapporto processuale e delle comunicazioni tra cancelleria e difensori.
Invocato relativamente alla disciplina della forma del giudizio d'appello e delle relative comunicazioni; la sua interpretazione nel caso riguarda l'effetto di omissioni di comunicazione sull'irregolarità/nullità del procedimento.
Riferito alle notificazioni e comunicazioni agli difensori nell'ambito del procedimento di impugnazione; la Corte ha preso in considerazione l'eventuale nullità derivante dall'omessa comunicazione ai difensori.
Richiamato dalla Corte per il principio che il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità (inclusa la prescrizione) se il ricorso è inammissibile; da ciò la necessità di verificare l'ammissibilità del ricorso prima di poter rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mancata comunicazione ai difensori di un rinvio d'udienza può costituire questione processuale non manifestamente infondata e, se rilevante, può incidere sulla regolarità del rapporto processuale e determinare rimedi in fase di cassazione.
- Se un ricorso per cassazione è inammissibile, il giudice della cassazione non può rilevare, né pronunciarsi su, cause di non punibilità (per es. prescrizione) che siano maturate dopo la sentenza impugnata; pertanto l'ammissibilità del ricorso è condizione per far valere tali cause.
- La prescrizione si calcola a partire dalla data di consumazione del reato; se il termine prescrizionale scade dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione definitiva e il ricorso è ammissibile, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza.
- La nomina di un difensore sopraggiunto impone l'obbligo di comunicazione degli atti processuali rilevanti (conclusioni, dispositivi, rinvii): l'omessa notifica al difensore nominato prima dell'udienza può essere motivo utile per impugnare la regolarità del procedimento.
- In presenza di contestazioni processuali sulla regolarità delle notifiche o dei rinvii, il giudice di legittimità verifica se la questione sia manifestamente infondata; se non lo è, procede all'esame nel merito (incluso l'accertamento della prescrizione, se rilevabile).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →