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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7530/2020 del 25/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia aveva inflitto a un avvocato la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi, sanzione confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza depositata il 13 maggio 2019. L’addebito riguardava l’avere ricevuto nel proprio studio un minore di diciassette anni insieme alla madre, decaduta dalla responsabilità genitoriale, e l’avere poi comunicato al padre, affidatario esclusivo del minore, la volontà del ragazzo di trasferirsi presso la madre, senza prima interpellare il padre o il suo difensore. L’avvocato ricorse per cassazione, precedendo il ricorso con istanza di sospensiva, articolando sostanzialmente sei censure: travisamento dei fatti ed eccesso di potere per l’asserita ignoranza del nome del difensore del padre e della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale; ingiustizia manifesta, deducendo che le violenze subite dai figli giustificassero la propria condotta; difetto d’istruttoria, anche perché l’esposto iniziale sarebbe stato privo di procura speciale e non sarebbero stati sentiti o messi a confronto alcuni testimoni; sproporzione della sanzione, sostenendo di essersi limitato a riferire la volontà di un ragazzo quasi maggiorenne; illogicità e contrasto tra l’incolpazione e l’accertamento disciplinare; violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per l’asserita unilateralità dell’istruttoria e lesione del diritto a un giusto processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, organo che aveva emesso la decisione impugnata e terzo rispetto alla controversia. Ha rigettato il ricorso contro il Consiglio dell’Ordine. Il primo motivo non coglieva la ratio della decisione: era stata accertata la conoscenza, da parte dell’avvocato, dell’affidamento esclusivo al padre, circostanza sufficiente a fondare l’addebito; le contestazioni sulla conoscenza del nome del difensore e della decadenza della madre non incidevano su tale ragione decisoria. Il secondo motivo era inammissibile perché inconferente e diretto a proporre una ricostruzione fattuale alternativa a quella accertata dal CNF. Il terzo era manifestamente infondato quanto alla pretesa invalidità dell’esposto, poiché il COA doveva procedere d’ufficio una volta acquisita una notizia di rilievo deontologico; era inammissibile quanto alle ulteriori richieste istruttorie, attinenti al merito e non correlate alla decisività delle prove rispetto all’omesso interpello dell’affidatario. Il quarto motivo sulla proporzionalità della sospensione era inammissibile perché investiva la valutazione di merito della gravità della condotta e della sanzione, adeguatamente motivata anche in relazione ai precedenti disciplinari. Il quinto motivo era manifestamente infondato: l’obbligo di specificità della contestazione disciplinare non richiede una rigida coincidenza del destinatario dell’avviso quando il nucleo della contestazione è la violazione delle cautele dovute nell’ascolto del minore e la mancata informazione lede anche il diritto di difesa del genitore affidatario; la condotta rientrava nel precetto generale dell’art. 6 del codice deontologico previgente, integrato dalla regola relativa all’ascolto del minore. Il sesto motivo era radicalmente inammissibile, perché pretendeva di ampliare il giudizio oltre l’accertamento della violazione degli obblighi deontologici in tema di ascolto del minore. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto; non risulta una decisione espressa sull’istanza di sospensiva.

Norme richiamate

  • art. 6 del codice deontologico forense previgente

    La contestazione e il successivo accertamento della responsabilità disciplinare rientrano, come esattamente evidenziato dal C.N.F., nell’ambito del contenuto precettivo dell’art. 6 previgente da integrarsi con la fattispecie atipica avente ad oggetto la violazione delle regole deontologiche relative all’ascolto del minore.

    Il precetto generale di correttezza professionale dell’art. 6 previgente può fondare la responsabilità disciplinare per la violazione delle cautele deontologiche nell’ascolto del minore, anche in assenza di una specifica tipizzazione vigente al momento della condotta.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso si articola sostanzialmente in cinque censure ancorchè non rubricate secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c..

    La sentenza menziona l’art. 360 c.p.c. per descrivere la struttura delle censure, senza enunciare o applicare una specifica interpretazione della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’ascoltare un minore, l’avvocato deve osservare le cautele connesse alla sua condizione e, quando conosca l’affidamento esclusivo a un genitore, non può procedere senza avere preventivamente interpellato tale genitore. La mancata conoscenza del nome del difensore dell’affidatario non elimina tale dovere.
  • In un procedimento disciplinare forense, il Consiglio dell’Ordine deve procedere d’ufficio quando acquisisce una notizia di possibile rilievo deontologico; l’esposto di un privato può costituire idonea fonte della notizia anche se privo di procura speciale.
  • La specificità della contestazione disciplinare va valutata in relazione al comportamento concretamente addebitato e alla possibilità di difendersi: l’inesatta o non coincidente indicazione del destinatario dell’avviso non determina di per sé invalidità quando resta chiaro il nucleo della condotta contestata e la violazione riguarda le cautele dovute nell’ascolto del minore.
  • La valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e della proporzionalità della sanzione appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come tale, salvo i vizi deducibili secondo i limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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