Cassazione Civile, Ordinanza n. 32667/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società per il pagamento del saldo di forniture. Il debitore proponeva opposizione deducendo di avere già eseguito pagamenti in acconto non considerati; il creditore replicava che, anche tenendo conto di tali pagamenti, il debito residuo sussisteva per ulteriori ragioni creditorie. Il tribunale, pur accogliendo solo in parte l'opposizione, rideterminava il dovuto in misura superiore a quella indicata nel decreto. In appello il debitore contestava la valutazione delle prove, chiedeva la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e censurava la regolazione delle spese. In cassazione proponeva cinque motivi: i primi tre contro l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e il riesame del merito; il quarto per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado; il quinto sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur dando atto del pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di primo grado, non aveva espressamente deciso sulla domanda di condanna della controparte alla restituzione di quella somma, integrando così un'omissione di pronuncia. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
La decisione è stata assunta all'esito del procedimento camerale semplificato previsto per la definizione del ricorso in cassazione.
Il ricorso per cassazione è stato strutturato come impugnazione per vizi di legittimità, ma i motivi che miravano al riesame delle prove sono stati ritenuti inammissibili perché estranei al sindacato di legittimità.
L'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione è stata ritenuta censura fondata, poiché il giudice d'appello non aveva statuito espressamente sulla richiesta devoluta.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta assorbita, essendo la regolazione delle spese destinata a essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove o delle risultanze istruttorie senza denunciare un vizio di legittimità specifico.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice d'appello non decide espressamente su una domanda ritualmente riproposta o conclusa in appello, anche se nel dispositivo o nella motivazione menzioni il fatto da cui la domanda deriva.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata o impugnata deve essere oggetto di una pronuncia esplicita; il semplice richiamo al pagamento non basta a integrare la decisione sul diritto alla restituzione.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e comporta cassazione con rinvio, le censure sulle spese possono restare assorbite, poiché il relativo regolamento deve essere rinnovato dal giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →