Cassazione Penale, Ordinanza n. 08890/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23 gennaio 2025, che aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo, di contenuto complesso, ha dedotto censure che la Corte di cassazione ha ritenuto in sostanza riproduttive di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il ricorso contestava, nei fatti, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, nonché il trattamento sanzionatorio: diniego delle circostanze attenuanti generiche, conferma della recidiva e quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che le decisioni di merito avevano già affrontato tali punti con argomentazioni corrette, specifiche e logicamente coerenti, sicché le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite, in sede di legittimità, le censure che mirano a riproporre questioni di merito già vagliate e disattese dai giudici di appello con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste illogicità. Ha inoltre dato atto che la declaratoria di inammissibilità comporta le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per individuare il reato ascritto all'imputato; la Corte dà atto che i suoi elementi costitutivi, anche soggettivi, erano stati correttamente ravvisati dai giudici di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e motivate in modo logicamente corretto dai giudici di appello.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o della prova quando la motivazione di merito sia puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diverse previsioni, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla recidiva non sono sindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia spiegato adeguatamente le ragioni della propria scelta e la motivazione non presenti vizi logici evidenti.
Come è indicizzato
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