Cassazione Penale, Sentenza n. 02087/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa e aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648, 2° c. c.p.) per aver utilizzato e compilato un assegno in bianco con firma falsa. Il ricorrente contestava: a) che la condotta di ricettazione era divenuta non punibile per effetto di modifiche normative (depinalizzazione); b) la mancata valutazione, in appello, della richiesta subordinata della difesa relativa all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o, in subordine, dell'applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva della pena detentiva (richieste presentate con conclusioni scritte via PEC in vista dell'udienza d'appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla deduzione sulla depenalizzazione/ricettazione (per assenza del corrispondente motivo d'appello e per genericità). Ha invece ritenuto fondata la censura circa il mancato esame, nella sentenza di appello, della richiesta di conversione/sostituzione della pena: ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione delle pene sostitutive e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio su quel punto. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata ritenuta inammissibile in Cassazione perché non proposta in appello.
Norme richiamate
art. 648, secondo comma, cod. pen.
La Corte d'appello ha confermato la condanna per il reato di ricettazione relativo all'utilizzo di un assegno in bianco compilato e firmato falsamente; la Cassazione non ha ritenuto possibile riesaminare questioni non dedotte in appello riguardanti la presunta depenalizzazione.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata esaminata in Cassazione perché non era stata dedotta nei motivi di appello; la norma può essere applicata in sede di legittimità soltanto se sollevata in appello o quando i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti.
La disciplina del subprocedimento di conversione della pena detentiva è rilevante anche in trattazione cartolare; se la difesa formula per tempo la richiesta scritta di accesso al subprocedimento, il giudice d'appello deve motivare il rifiuto, e il silenzio può giustificare l'annullamento e il rinvio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami alla limitazione dei motivi di cassazione nei limiti previsti dalla normativa sulle impugnazioni e sulle modalità di deduzione dei motivi (richiami procedurali sul perimetro del sindacato di legittimità).
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute all'esame del giudice di appello con la dovuta specificità, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non sia stato possibile dedurle prima.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure relative a questioni non specificamente dedotte nel motivo di appello; occorre devolvere chiaramente la questione al giudice di appello.
- In procedimenti con trattazione cartolare, se la difesa presenta per tempo (anche via PEC) richieste scritte di conversione o di pene sostitutive, la Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente il rifiuto; il silenzio può comportare annullamento e rinvio.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere applicata in sede di legittimità solo se la questione è stata sollevata in appello o se i presupposti sono immediatamente valutabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Le doglianze generiche o aspecifiche (es. affermazioni di depenalizzazione senza indicare il titolo o le caratteristiche del bene/valore) sono inammissibili: le richieste devono essere circostanziate e corredate dai riferimenti normativi o fattuali necessari.
- Quando si chiede la valutazione di rimedi sostitutivi o attenuanti procedurali, è strategico depositare le richieste in forma scritta e tempestiva (atto d'appello, memorie o conclusioni), specialmente in riti cartolari, per assicurare che il giudice di merito se ne duole e motivi la decisione.
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