Cassazione Civile, Sentenza n. 11853/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Riscossione Sicilia aveva chiesto l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare al quarto incanto in una procedura esattoriale. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 46/1999 per mancato deposito, presso la cancelleria, della dichiarazione di voler procedere al quarto incanto. Il concessionario ha invece sostenuto che la dichiarazione era stata efficacemente resa con l'avviso di vendita notificato al debitore e affisso, e che, avuto riguardo alla diversa sequenza procedimentale delle esecuzioni esattoriali e alla speditezza che le caratterizza, non era necessario un deposito formale in cancelleria. Era stato inoltre proposto reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.; la Corte d'appello aveva confermato l'estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la conclusione della Corte d'appello. La Corte ha precisato che, in presenza della diversa sequenza procedimentale delle esecuzioni esattoriali per crediti non tributari o misti (il giudice dell'esecuzione non è previamente investito degli atti prima dell'avviso e dell'affissione), la dichiarazione di voler procedere al quarto incanto può realizzarsi con l'avvio delle operazioni di vendita, ossia con la notifica dell'avviso e le affissioni richieste, e non richiede necessariamente il deposito in cancelleria. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
Norma speciale che prevede l'estinzione della procedura per determinata inerzia del creditore procedente; applicata in combinato con le regole sull'assegnazione del ricavato della vendita nelle esecuzioni esattoriali.
Disciplina il quarto incanto per i crediti tributari, in particolare quando vi è mancato versamento del prezzo di assegnazione: in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione è già investito e la dichiarazione di voler procedere si realizza con il deposito in cancelleria. Per i crediti non tributari o misti la sequenza procedimentale è differente.
Regola il reclamo contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; qui è stato ritenuto ammissibile il reclamo avverso la pronuncia di estinzione derivante dall'inerzia del creditore.
Massime di principio
- Differenziare tra esecuzioni per crediti tributari e per crediti non tributari o misti: nel primo caso il giudice è già investito e la dichiarazione per il quarto incanto si dà con il deposito in cancelleria; nel secondo la procedura esterna (avviso, affissione, notifica) può valere come manifestazione della volontà del concessionario di procedere.
- La speditezza e l'assenza di un preventivo controllo autorizzativo giudiziale nelle esecuzioni esattoriali giustificano che l'avvio concreto delle operazioni di vendita (notifica dell'avviso e affissioni) integri l'atto potestativo richiesto al concessionario.
- Per evitare il rischio di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 46/1999, il concessionario deve comunque compiere e documentare tempestivamente le attività previste (notifica, affissione, avvio delle operazioni di vendita) entro i termini procedurali.
- L'inerzia del creditore procedente che determini l'estinzione è sindacabile con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile (es. reclamo ex art. 630), e il giudice di merito deve interpretare le modalità dichiarative tenendo conto della struttura procedimentale concreta.
- In situazioni simili, verificare sempre quale sia la sequenza procedimentale effettiva (se il giudice è già investito o meno) per capire se sia richiesto un deposito formale in cancelleria o se basti l'avvio delle operazioni di vendita.
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