Ordinanza n. 10749/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del Ministero dell'interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso della camera di consiglio istruttoria il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Tribunale ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi decisa la domanda di annullamento nel merito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
Individua la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del rigetto impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Sono richiamati con riguardo al divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito dell'attività di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione del fascicolo, disponendo quindi la trasmissione degli atti al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento quando tali condizioni risultino soddisfatte.
- La verifica della compiuta istruzione può ritenersi soddisfatta quando l'amministrazione abbia depositato il fascicolo del procedimento, la parte ricorrente abbia prodotto la documentazione integrativa e non siano state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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