Sentenza del 12/01/2024 n. 128 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Crotone che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2016. In particolare l'Amministrazione censura la riduzione del reddito accertato operata dal primo giudice del 40%, ritenendola frutto di una valutazione 'ad equità' eccessiva e non motivata, non consentita nel giudizio tributario. Inoltre contesta che il contribuente non abbia fornito elementi idonei a superare la presunzione prevista dall'art. 32 del DPR n. 600/1973 in relazione alle movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso del sig. N S. La Corte ha ritenuto che il primo giudice abbia utilizzato una valutazione equitativa non ammissibile per ridurre il reddito accertato e ha osservato che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio relativo a dimostrare che gli importi desumibili dai movimenti bancari non si riferissero ad operazioni imponibili. Pertanto l'operato dell'Amministrazione è stato considerato corretto e l'appello è stato accolto. Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico della parte appellata e liquidate in complessivi €8.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La presunzione relativa agli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria grava sul contribuente che deve fornire prove idonee per dimostrare la non riferibilità degli importi a operazioni imponibili; nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Determinazione dei parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; applicato per quantificare le spese a carico della parte soccombente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata con riferimento alla sentenza n. 10875/2022
Principio secondo cui il giudice tributario non può applicare un'equità sostitutiva: l'equità sostitutiva è ammissibile solo se espressamente prevista dalla legge; il giudice tributario deve motivare i suoi giudizi estimativi sul materiale istruttorio.
Massime di principio
- Il giudice tributario non può sostituire la legge con valutazioni di equità sostitutiva: ogni riduzione o rettifica deve essere fondata su norme, prove e motivazione ai sensi del principio di legalità.
- L'onere di dimostrare che movimenti bancari non corrispondono a operazioni imponibili grava sul contribuente; mere affermazioni generiche o riduzioni forfettarie senza parametri adeguati sono insufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973.
- Se una parte della decisione di primo grado non è stata impugnata con appello incidentale, quella parte può ritenersi coperta da giudicato e non può essere oggetto di nuova contestazione nel grado successivo da parte dell'altra parte che non l'ha specificamente impugnata.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri normativi (D.M. 55/2014); chi perde il doppio grado di giudizio può essere condannato al pagamento cumulativo delle spese.
- In ipotesi di valutazioni estimative il giudice deve sempre indicare in motivazione i criteri e il fondamento probatorio che giustificano la quantificazione adottata; l'assenza di tale motivazione rende la decisione soggetta a censura in sede di appello.
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