Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4021/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, da parte dell'interessato, di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra reati per i quali erano intervenute condanne irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza solo con riferimento alle sentenze del 20/02/2015 e del 19/12/2018, rideterminando la pena complessiva. Il Procuratore impugnante ha censurato l'ordinanza per inosservanza ed errata applicazione della legge penale: i reati oggetto delle due sentenze tutelerebbero beni giuridici diversi (fede pubblica vs patrimonio), la distanza temporale tra i fatti è di circa quattro anni (contestata come eccessiva in relazione alla continuazione) e manca una motivazione adeguata circa la prossimità dei luoghi di commissione rilevata dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame. La Corte ha rilevato l'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, in particolare sulla non dimostrata omogeneità dei beni giuridici tutelati, sulla valutazione della distanza temporale e sulla mancanza di elementi oggettivi circa la vicinanza dei luoghi. Ha inoltre precisato che, in sede di rinvio, si deve applicare l'art. 34, comma 1 c.p.p., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013 (ovvero il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva. La Corte richiede che il giudice valuti in modo motivato indicatori come omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita per accertare l'unicità della deliberazione criminosa.

  • art. 34, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per stabilire che, dopo annullamento con rinvio, non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013.

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte costituzionale per i limiti di partecipazione del giudice in sede di rinvio; la Corte di Cassazione ne applica la portata conforme alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha inciso sull'applicabilità dell'art. 34 c.p.p. e dell'art. 623 c.p.p., stabilendo che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1 n. 15955/2016 Eloumari; Sez. 1 n. 11564/2012 Daniele)

    Principi consolidati utilizzati dalla Corte per i criteri di valutazione della continuazione: necessità di motivazione puntuale e valutazione di indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede motivazione dettagliata su indicatori multipli: omogeneità del bene giuridico, contiguità spaziale e temporale, analogia delle modalità di commissione, ricorrenza sistematica o pianificazione; l'assenza di argomentazioni su questi punti rende il provvedimento annullabile.
  • Reati che tutelano beni giuridici diversi (es. fede pubblica vs patrimonio) ostano al riconoscimento della continuazione, salvo convincente motivazione che ne dimostri l'unità di disegno criminoso.
  • Una distanza temporale significativa (es. alcuni anni) tra i fatti è un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione se non sorretto da chiari elementi che ricostruiscano un progetto unitario duraturo.
  • La mera affermazione della 'verosimile vicinanza' dei luoghi senza dati oggettivi non è sufficiente; il giudice deve indicare elementi concreti che comprovino la contiguità territoriale rilevante ai fini della continuazione.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio, in conformità alla giurisprudenza costituzionale e alle norme richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.