Cassazione Penale, Sentenza n. 17782/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del 17 ottobre 2025. Il sequestro riguardava documenti amministrativi relativi allo spettacolo viaggiante "Pista di pattinaggio su ghiaccio" (codice identificativo n. 001126-0763/2018) presentati dall'indagato alla Polizia municipale di Palestrina in vista della richiesta di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la presenza del dolo in assenza di indizi concreti e per avere fatto affidamento su mera verosimiglianza; 2) motivazione insufficiente perché fondata su un'informativa generica e non su elementi specifici circa l'inesistenza della Commissione di Vigilanza nel 2018; 3) omissione nella valutazione della proporzionalità del sequestro, poiché il vincolo era stato esteso anche a documenti e licenze relative ad altre attrazioni estranee al codice contestato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, ha correttamente verificato la sussistenza del fumus del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare l'acquisizione probatoria. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata: dall'informativa del 17 ottobre 2025 risultavano anomalie nell'atto di assegnazione del codice (rilasciato il 14/12/2018 dal comandante Asioli, privo di protocollo, con attestazione di verifica da parte di una Commissione che risulterebbe non più istituita) e l'esistenza di un'indagine collegata concernente rilascio di codici falsi, con il coinvolgimento del firmatario Asioli. Tale quadro giustificava il sequestro finalizzato ad ulteriori indagini, anche in assenza di prova definitiva del dolo. Quanto alla proporzionalità, il Tribunale aveva esaminato il punto e motivato la non eccessiva estensione del vincolo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento al reato ipotizzato (falsità concernente atti amministrativi). La decisione valuta la sussistenza del fumus rispetto a tale fattispecie.
art. 68 T.U.L.P.S.
Norma che disciplina le autorizzazioni per spettacoli viaggianti; i documenti sequestrati erano prodotti per la valutazione preliminare ai fini dell'autorizzazione prevista da questa norma.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 Pirlo; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025 Elsafty Rashad Mazhar; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 Bulgarella)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini; non è richiesta la prova ex ante dell'elemento soggettivo.
Il principio interpretato e applicato è che il sequestro probatorio è strumento volto a consentire ulteriori indagini per acquisire prove e pertanto il giudice del riesame valuta il fumus e l'idoneità degli elementi senza operare un giudizio di merito definitivo sull'accusa.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice non decide il merito dell'accusa ma valuta se esistono elementi idonei a giustificare ulteriori indagini (fumus e finalità probatoria).
- Non è necessario che sia già provato il dolo: anomalie formali, assenza di protocollazione, incongruenze nella titolarità dell'atto o il coinvolgimento del funzionario che ha rilasciato il documento in indagini sullo stesso fenomeno possono legittimare il sequestro.
- Documenti e atti amministrativi forniti dalla difesa possono ridimensionare i sospetti, ma per far decadere il fumus devono offrire alternative esplicite e coerenti che eliminino ragionevolmente ogni plausibile sospetto emerso dagli elementi investigativi.
- La valutazione della proporzionalità del sequestro richiede che il giudice specifichi perché l'estensione del vincolo rispetto agli atti sequestrati è necessaria; l'estensione a documenti correlati è giustificabile se attinente alle finalità investigative.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile produrre tempestivamente documentazione che attesti la regolare tenuta dei protocolli, la legittimità formale degli atti all'epoca del rilascio, e indicare chiaramente spiegazioni alternative coerenti con il compendio documentale.
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