Cassazione Civile, Sentenza n. 39245/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello (che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo) sostenendo che fosse errata la qualificazione e il trattamento delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione. In particolare contestavano: 1) la mancata assimilazione della procedura di estinzione "atipica" al regime delle spese dell'estinzione tipica e quindi l'illegittimità del ricorso al rimedio monitorio ex art. 614 c.p.c.; 2) che la liquidazione delle spese disposta dal giudice dell'esecuzione fosse divenuta irrevocabile a seguito dell'estinzione del giudizio esecutivo (art. 617 c.p.c. e connessi); 3) che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come provvisoria la statuizione sulle spese, pur essendo stata resa dopo la chiusura della procedura coattiva e senza impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali (principalmente per la violazione dell'art. 366 c.p.c.: mancata riproduzione e indicazione puntuale degli atti decisivi del merito impedendo l'esame della vicenda). La Corte ha inoltre richiamato il seguente orientamento sostanziale: l'art. 614 c.p.c. legittima il decreto monitorio per spese sostenute nell'esecuzione di obblighi di fare o non fare, previa valutazione giudiziale della loro congruità e necessità; la statuizione del giudice dell'esecuzione sulle spese può avere carattere provvisorio o definitivo a seconda del tenore del provvedimento (e, se definitiva, deve essere impugnata con l'opposizione formale). I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio a favore della resistente (e al pagamento del contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
Consente, al termine o nel corso dell'esecuzione per obblighi di fare o non fare, la richiesta di decreto monitorio per la liquidazione delle spese anticipate e vistate; il decreto può avere provvisoria esecutività dopo valutazione giudiziale di congruità, riferibilità e necessità delle spese rispetto al titolo esecutivo.
Richiamato nei motivi come norma pertinente al regime delle spese processuali, la Corte non ne modifica l'interpretazione generale ma la segnala come contestata dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle spese nell'esecuzione.
Norma citata in relazione agli effetti dell'estinzione del giudizio esecutivo e alla possibilità che determinati provvedimenti divengano irrevocabili; la Corte evidenzia che l'irrevocabilità dipende dal contenuto del provvedimento del giudice dell'esecuzione e non automaticamente dall'estinzione atipica.
Richiamato nella discussione in connessione con l'attribuzione di competenza al giudice dell'esecuzione per taluni provvedimenti (collegamento dottrinale e giurisprudenziale con l'art. 91 c.p.c.).
Richiamato quale norma funzionale alla determinazione della competenza; la giurisprudenza citata interpreta la competenza del giudice dell'esecuzione anche per alcune richieste di liquidazione delle spese.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
Norma di tenore operativo richiamata tra le disposizioni attinenti alla procedura esecutiva; la Corte non cambia la sua interpretazione ma la inserisce nel quadro normativo evocato dai ricorrenti.
art. 187-bis disp. att. c.p.c.
Richiamata in connessione con le regole sulle spese e la loro liquidazione nell'ambito delle esecuzioni; la Corte ne considera la portata nel quadro sistematico richiesto dai ricorrenti.
Fondamentale ai fini dell'inammissibilità: impone l'obbligo, per il ricorrente in Cassazione, di riprodurre e indicare puntualmente gli atti e i documenti del giudizio di merito utilizzati come base delle censure; la Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione di tale norma.
Richiamato perché i ricorrenti avevano prodotto memorie ex art. 378 per integrare la vicenda; la Corte osserva che non è ammessa la novazione degli atti del merito in Cassazione mediante memorie che introducano fatti o documenti non adeguatamente richiamati nel ricorso.
art. 23, co. 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma richiamata solo in ordine alla modalità di celebrazione dell'udienza (discussione in camera di consiglio), non incidentale sulla decisione di diritto sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la determinazione del contributo unificato: la Corte dà atto che il contenuto del dispositivo giustifica l'eventuale pagamento ulteriore del contributo da parte dei ricorrenti nella misura pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'art. 614 c.p.c. è lo strumento corretto per chiedere la liquidazione e il recupero delle spese sostenute nell'esecuzione per obblighi di fare o non fare, previa valutazione giudiziale di congruità, riferibilità e necessità delle spese rispetto al titolo esecutivo.
- La statuizione del giudice dell'esecuzione sulle spese può essere provvisoria o definitiva: la sua natura dipende dal contenuto formale del provvedimento (se limita l'indicazione del "quanto" recuperabile o invece regola definitivamente la ripartizione della responsabilità delle spese).
- Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha natura definitiva (regolazione delle spese a carico di una parte), la parte interessata deve reagire tramite l'opposizione formale per non rendere stabile la statuizione; l'opposizione è esperibile da tutte le parti.
- L'estinzione atipica della procedura esecutiva non determina automaticamente l'irrevocabilità di tutte le statuizioni sul piano delle spese: occorre valutare il tenore del provvedimento che ha liquidato le spese.
- In Cassazione è essenziale riprodurre e indicare puntualmente gli atti e i documenti del merito richiamati: la mancata esatta indicazione comporta inammissibilità per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Nelle esecuzioni per obblighi di fare/non fare occorre distinguere dalla procedura di espropriazione: nelle espropriazioni la distribuzione dei ricavi avviene al netto dei costi; nelle esecuzioni di obblighi va invece provata la diretta conseguenza delle spese dall'inadempimento.
- Se si vuole ottenere titolo esecutivo per onorari o compensi tecnici è possibile utilizzare la strada monitoria ex art. 614, ma per alcuni compensi (es. rappresentanza tecnica) la mancanza di prova privilegiata può impedire la provvisoria esecutività del decreto.
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