Cassazione Civile, Ordinanza n. 30435/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca, i due opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni da essi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte da due società, assumendo la violazione della disciplina antitrust (legge n. 287 del 1990) in relazione allo schema contrattuale ABI. Il Tribunale di La Spezia, con accordo delle parti, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa; quest'ultimo ha però sollevato conflitto negativo, ritenendo che, per la materia antitrust e per la collocazione territoriale dell'ufficio originariamente adito nel distretto di Genova, la competenza spettasse inderogabilmente alla Sezione specializzata in materia di impresa di Milano. Il ricorso mirava quindi a dirimere il conflitto di competenza tra Sezioni specializzate d'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle attratte dalla competenza specializzata in materia antitrust e che, trattandosi di causa promossa dinanzi a un ufficio ricompreso nel distretto di Genova, la competenza territoriale inderogabile spettasse alla Sezione specializzata milanese. È stato inoltre affermato che l'accordo delle parti sulla competenza del Tribunale di Genova non era idoneo a derogare a tale foro inderogabile. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Milano senza pronuncia sulle spese, in ragione della natura officiosa del regolamento.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
Le controversie di nullità e risarcimento del danno per violazione della normativa antitrust rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287
La nullità della fideiussione conforme allo schema ABI può dipendere dal contrasto con un'intesa vietata in materia antitrust.
art. 3, comma 1, lett. c) e comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa comprende anche le controversie ex art. 33, comma 2, L. n. 287/1990 e quelle connesse alle violazioni della normativa antitrust UE.
art. 4, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Per le controversie rientranti nell'art. 3, comma 1, lett. c), se promosse davanti a uffici giudiziari del distretto di Genova, la competenza è inderogabilmente attribuita alla Sezione specializzata in materia di impresa di Milano.
art. 38, secondo comma, c.p.c.
Non si applica l'adesione della parte alla competenza indicata dalla controparte quando si tratti di incompetenza per territorio inderogabile; il giudice deve comunque rilevare la competenza corretta.
Massime di principio
- Le controversie che hanno ad oggetto la domanda di nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI, quando la nullità sia dedotta per violazione della disciplina antitrust, appartengono alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa.
- L'azione diretta ad accertare l'invalidità del contratto "a valle" implica necessariamente l'accertamento della nullità dell'intesa vietata "a monte", con conseguente attrazione della causa nella competenza specializzata in materia antitrust.
- Quando la legge prevede una competenza territoriale inderogabile per materie specializzate, l'accordo delle parti sulla competenza di un diverso ufficio non è idoneo a radicare validamente la competenza presso tale ufficio.
- Il giudice adito deve individuare la competenza effettivamente spettante sulla base delle norme sostanziali e processuali applicabili, indipendentemente da eventuali indicazioni o adesioni delle parti, ove sia in gioco una competenza inderogabile.
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