Cassazione Penale, Ordinanza n. 00202/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una modifica della decisione di merito, che resta ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 aprile 2024. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto: 1) un vizio motivazionale, richiamando gli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 c.p.p. e 111, comma 6, Cost., in relazione alla sentenza impugnata; 2) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando l'omessa applicazione della disciplina della continuazione tra i reati e la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte osserva che il primo motivo consisteva in mere doglianze di fatto non proponibili in sede di legittimità; il secondo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per censurare il vizio motivazionale della sentenza impugnata; la Corte rileva che la doglianza era di fatto e quindi non consentita in cassazione.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato a sostegno della censura motivazionale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene meramente fattuale.
richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sul contenuto della sentenza e sulla motivazione; la Corte reputa il motivo non deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento del denunciato vizio di motivazione; la Corte considera la censura come non consentita perché attinente al fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze di merito mascherate da vizio motivazionale.
- Il motivo di ricorso che riproduca questioni già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La contestazione della mancata applicazione della continuazione o della recidiva deve misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di specifica critica alle rationes decidendi, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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