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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10235/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a sollevare in cassazione una questione non proposta con i motivi di appello, relativa alla motivazione sul giudizio di colpevolezza. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo la carenza di motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza. Dalla decisione emerge però che tale censura non era stata formulata in appello: nel gravame di secondo grado l'imputato aveva contestato soltanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso introducesse per la prima volta una questione non devoluta al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello con i motivi di gravame.
  • La sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato, nei punti non impugnati in appello, con la conseguenza che tali profili non sono più censurabili in cassazione.
  • La deduzione in cassazione di una doglianza nuova, mai proposta in appello, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di devoluzione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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