Cassazione Civile, Ordinanza n. 27445/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Il ricorrente aveva svolto l'incarico di curatore di un fallimento per un lungo periodo, fino alla revoca e alla sostituzione con altro curatore coadiuvato da un professionista. Dopo l'approvazione dei rendiconti di gestione dei due curatori, il tribunale, su istanza del successivo curatore, ha liquidato il compenso complessivo ripartendolo tra i due incaricati: al primo ha attribuito soltanto la quota rapportata al passivo accertato, al secondo quella rapportata all'attivo realizzato. Il curatore revocato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 39 l.fall. e dell'art. 101 c.p.c. per non essere stato posto in condizione di partecipare al procedimento di liquidazione del compenso; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 39 l.fall., degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando che il tribunale non avesse indicato in modo preciso l'ammontare dell'attivo da lui realizzato, pur essendo tale attivo derivato da insinuazioni nei passivi di altri fallimenti da lui curate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate entrambe le censure, ricordando che, quando il compenso va liquidato a più curatori succedutisi nella funzione, occorre garantire la partecipazione di tutti al procedimento camerale, nel rispetto del contraddittorio, e occorre anche una motivazione specifica e individualizzata sui criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti da ciascuno. Poiché il tribunale aveva liquidato il compenso senza consentire al ricorrente di interloquire e senza chiarire il peso delle attività da lui svolte, limitandosi a valorizzare in modo generico l'attività del secondo curatore, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Potenza in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La liquidazione del compenso del curatore, specie in presenza di più curatori succedutisi, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio e con criteri di ripartizione esplicitati in modo dettagliato.
Il procedimento di liquidazione deve assicurare la partecipazione effettiva del soggetto inciso dalla decisione.
art. 1 d.m. n. 570/1992
È richiamato come parametro per la determinazione del compenso del curatore, che deve essere correttamente applicato e motivato.
art. 2 d.m. n. 570/1992
È richiamato come parametro per la determinazione del compenso del curatore, che deve essere correttamente applicato e motivato.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere i criteri seguiti nella liquidazione e nella ripartizione del compenso.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella medesima procedura, il principio del contraddittorio impone che tutti i curatori siano messi in condizione di partecipare al procedimento camerale.
- La ripartizione del compenso tra curatori succedutisi deve essere individualizzata e motivata in modo espresso, con riferimento alle attività concretamente svolte e ai risultati ottenuti da ciascuno.
- Non è sufficiente una motivazione generica o tautologica che valorizzi in astratto l'opera del secondo curatore senza chiarire il contributo del precedente, quando la liquidazione incide anche sul compenso di quest'ultimo.
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