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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26898/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare (divieto di avvicinamento al Comune di residenza della persona offesa e ai luoghi da essa frequentati). Il ricorrente, tramite difensore, censurava l'ordinanza per presunta erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), del codice di rito, sostenendo che l'autorizzazione a recarsi al mercato ittico per motivi di lavoro non avrebbe snaturato la misura cautelare. La difesa evidenziava la distanza tra gli stand delle parti, la presenza di forze di polizia e videosorveglianza e il ridimensionamento della pericolosità sociale emerso dal giudizio di primo grado.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato le circostanze indicate dalla difesa ma le avesse giustamente giudicate insufficienti a superare le esigenze cautelari già valutate. Si è sottolineato che il ricorrente è stato condannato in primo grado (pena di due anni e dieci mesi e multa) per quattro delitti, tra cui tentata estorsione connessa a dispute lavorative nel mercato ittico; l'autorizzazione richiesta avrebbe compromesso la finalità preventiva della misura, essendo la misura volta a impedire eventi originatisi proprio dalla disputa circa la collocazione lavorativa nel mercato. È stato inoltre rilevato un episodio di violazione della misura (controllo della polizia il 18/11/2021 a Capaccio, luogo di residenza della persona offesa), elemento aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c), codice di rito

    Richiamata dal ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato che l'ordinanza aveva adeguatamente valutato le esigenze cautelari, non ravvisando errore nella applicazione della norma

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la procedura scritta è stata utilizzata e non è stata richiesta la discussione orale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per la irrogazione di una sanzione pecuniaria (equa determinazione di euro 3.000) in caso di impugnazione inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La modifica di una misura cautelare che limita i rapporti o la vicinanza rispetto alla persona offesa richiede la dimostrazione di un concreto e significativo mutamento delle esigenze cautelari; affermazioni generiche o non provate risultano insufficienti
  • Se l'origine del rischio cautelare è una disputa lavorativa o un conflitto legato a un luogo specifico (es. mercato), l'autorizzazione alla presenza nello stesso luogo può essere rifiutata se ne comprometterebbe la finalità preventiva
  • Comportamenti successivi del destinatario della misura, e in particolare violazioni accertate della stessa, rafforzano le esigenze cautelari e rendono più difficile ottenere alleggerimenti
  • Argomentazioni difensive basate su misure di prevenzione (distanze tra postazioni, presenza di polizia, videosorveglianza) devono essere concrete e dimostrate; il solo richiamo a tali elementi non supera le valutazioni di pericolo se il giudice ritiene che il rischio derivi dalla natura della controversia
  • Impugnazioni in Cassazione giudicate manifestamente infondate o generiche possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda

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