Cassazione Penale, Sentenza n. 26898/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare (divieto di avvicinamento al Comune di residenza della persona offesa e ai luoghi da essa frequentati). Il ricorrente, tramite difensore, censurava l'ordinanza per presunta erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), del codice di rito, sostenendo che l'autorizzazione a recarsi al mercato ittico per motivi di lavoro non avrebbe snaturato la misura cautelare. La difesa evidenziava la distanza tra gli stand delle parti, la presenza di forze di polizia e videosorveglianza e il ridimensionamento della pericolosità sociale emerso dal giudizio di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato le circostanze indicate dalla difesa ma le avesse giustamente giudicate insufficienti a superare le esigenze cautelari già valutate. Si è sottolineato che il ricorrente è stato condannato in primo grado (pena di due anni e dieci mesi e multa) per quattro delitti, tra cui tentata estorsione connessa a dispute lavorative nel mercato ittico; l'autorizzazione richiesta avrebbe compromesso la finalità preventiva della misura, essendo la misura volta a impedire eventi originatisi proprio dalla disputa circa la collocazione lavorativa nel mercato. È stato inoltre rilevato un episodio di violazione della misura (controllo della polizia il 18/11/2021 a Capaccio, luogo di residenza della persona offesa), elemento aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), codice di rito
Richiamata dal ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato che l'ordinanza aveva adeguatamente valutato le esigenze cautelari, non ravvisando errore nella applicazione della norma
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la procedura scritta è stata utilizzata e non è stata richiesta la discussione orale
Applicata per la condanna alle spese e per la irrogazione di una sanzione pecuniaria (equa determinazione di euro 3.000) in caso di impugnazione inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La modifica di una misura cautelare che limita i rapporti o la vicinanza rispetto alla persona offesa richiede la dimostrazione di un concreto e significativo mutamento delle esigenze cautelari; affermazioni generiche o non provate risultano insufficienti
- Se l'origine del rischio cautelare è una disputa lavorativa o un conflitto legato a un luogo specifico (es. mercato), l'autorizzazione alla presenza nello stesso luogo può essere rifiutata se ne comprometterebbe la finalità preventiva
- Comportamenti successivi del destinatario della misura, e in particolare violazioni accertate della stessa, rafforzano le esigenze cautelari e rendono più difficile ottenere alleggerimenti
- Argomentazioni difensive basate su misure di prevenzione (distanze tra postazioni, presenza di polizia, videosorveglianza) devono essere concrete e dimostrate; il solo richiamo a tali elementi non supera le valutazioni di pericolo se il giudice ritiene che il rischio derivi dalla natura della controversia
- Impugnazioni in Cassazione giudicate manifestamente infondate o generiche possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda
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