Cassazione Penale, Sentenza n. 21943/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva in parte accolto il reclamo del detenuto Gallico ordinando all'Amministrazione di sintonizzare la televisione della sua cella, in regime 41-bis, su alcuni canali nazionali (accessibili ai detenuti comuni) e rigettando la richiesta di canali locali sardi per ragioni di sicurezza. L'Amministrazione ha dedotto che la sintonizzazione dei canali sia scelta organizzativa affidata alla discrezionalità del Dipartimento con la circolare DAP n.14/2017, che non sussiste un diritto soggettivo del detenuto a specifici canali e che, per ragioni tecniche (impianti centralizzati) e di sicurezza, la modifica sarebbe inattuabile e comporterebbe oneri e rischi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che il reclamo del detenuto fosse in realtà un reclamo generico relativo a modalità organizzative e non a un diritto soggettivo tutelabile ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.; ha quindi rilevato che la circolare DAP n.14/2017 rientra nella discrezionalità amministrativa finalizzata al controllo delle informazioni per i ristretti in 41-bis e che il Tribunale aveva ecceduto i limiti della giurisdizione ordinando l'adeguamento degli impianti.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Il reclamo giurisdizionale avverso provvedimenti amministrativi è ammissibile solo se il detenuto deduce la lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata come "diritto" dall'art. 69 Ord. pen.; se la pretesa riguarda solo modalità attuative o scelte organizzative la tutela giurisdizionale non è esperibile e il reclamo va qualificato come generico ex art.35, comma 1, n.5.
art. 35, comma 1, n.5 Ordinamento penitenziario
Norma richiamata per qualificare come "reclamo generico" le istanze che riguardano materie non soggette a tutela giurisdizionale, cioè scelte organizzative o modalità di esercizio di diritti affidate alla discrezionalità amministrativa.
art. 69 Ordinamento penitenziario
Definisce la nozione di "diritto" ai fini dell'attivazione delle tutele giurisdizionali; la Corte richiede che la pretesa del detenuto rientri in una posizione qualificabile come diritto soggettivo per poter accedere al reclamo ex art.35-bis.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Regime differenziato che legittima misure di controllo più rigide sui flussi informativi e sulle modalità di fruizione dei mezzi di comunicazione; consente che, per ragioni di sicurezza, si limitino alcune modalità pratiche rispetto ai detenuti comuni.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 ottobre 2017, n.14
Circolare DAP n.14 del 2/10/2017
Atto organizzativo che circoscrive l'accesso ai principali canali nazionali per contemperare diritto all'informazione e esigenze di controllo delle informazioni provenienti dall'esterno; la Corte lo considera legittimo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.
Giurisprudenza Corte Costituzionale citata (es. sent. n.122/2017) e decisioni citate (n.97/2020, n.186/2018)
La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'informazione anche per i detenuti; tuttavia la giurisprudenza della Cassazione distingue tra il diritto generale all'informazione e il diritto a specifiche modalità tecniche di fruizione, ammettendo che la gestione concreta possa essere rimessa a regole amministrative e limiti di sicurezza speciali per il 41-bis.
Massime di principio
- Il reclamo ex art.35-bis Ord. pen. è ammissibile solo se il detenuto invoca la lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata come "diritto"; contestazioni che riguardano esclusivamente modalità tecniche o organizzative sono considerate reclami generici e non sono tutela giurisdizionale.
- Le circolari e le misure organizzative del Dipartimento che regolano l'accesso ai canali televisivi rientrano nella discrezionalità amministrativa quando perseguono la gestione dell'ordine, della sicurezza e il controllo dei flussi informativi, specie in regime 41-bis.
- In regime 41-bis le limitazioni rispetto ai detenuti comuni sono giustificabili per ragioni di sicurezza: per ottenere successo giudiziale è necessario dimostrare in modo concreto e specifico l'illegittimità della misura e la lesione di un diritto soggettivo, non la semplice preferenza per certi canali.
- Questioni tecniche o logistiche (es. impianti centralizzati che impediscono sintonizzazioni per singola cella) costituiscono valide ragioni per il rifiuto amministrativo e possono essere valutate come fattore di non imponibilità dell'adeguamento imposto dal giudice.
- Per agire efficacemente in casi simili, il detenuto dovrebbe preliminarmente esperire i rimedi amministrativi, documentare la specifica violazione di un diritto soggettivo e, se possibile, dimostrare la mancanza di ragioni concrete di sicurezza o di fattibilità tecnica che giustifichino la limitazione.
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