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Ordinanza

Ordinanza n. 822/2026 - Bari, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 2160 del 19 dicembre 2023, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 11 gennaio 2024; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202401536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 2160 del 19 dicembre 2023, nonostante la precedente sentenza del TAR Puglia n. 1031 dell’11 agosto 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 2160 del 19 dicembre 2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’11 gennaio 2024. Il ricorso era diretto anche all’adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché alla fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con precedente sentenza, non appellata, il TAR aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e assegnato all’amministrazione un termine per adempiere. A fronte della scadenza di tale termine e del perdurante inadempimento rappresentato dalla ricorrente, è stata chiesta la nomina del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto al giudicato e ha accolto l’istanza presentata nella fase successiva del giudizio di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio, liquidate in euro 250,00, sono state poste a carico del Ministero in favore del difensore antistatario. Dal testo non risulta una specifica decisione sulla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è indicata quale base della richiesta di penalità di mora; il provvedimento, tuttavia, non esplicita una decisione al riguardo.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non ottempera entro il termine assegnato dal giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente generale dell’amministrazione competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, purché il provvedimento individui il soggetto e il termine entro cui deve essere eseguita l’attività sostitutiva.
  • Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente all’inadempimento dell’amministrazione possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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