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Ordinanza

Ordinanza n. 1173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla misurazione della distanza tra un centro scommesse e una sede di culto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 1279/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la correttezza della misurazione della distanza tra la sede di un centro scommesse e la sede di culto dei Testimoni di Geova, nonché gli eventuali profili di colpa delle amministrazioni coinvolte. Nel corso del giudizio la sede di culto è cessata, almeno dal 4 giugno 2025, data di riconsegna dei locali. Il Comune di Taranto ha inoltre già corrisposto integralmente il risarcimento dovuto, restando salva l’eventuale azione di regresso nei confronti del Ministero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza. Ha ritenuto che la questione della misurazione della distanza costituisca una quaestio facti da approfondire nel giudizio di merito, insieme alla verifica dell’eventuale colpa delle amministrazioni. Ha escluso il periculum in mora, poiché la cessazione della sede di culto e l’integrale pagamento del debito risarcitorio da parte del Comune fanno venir meno un pregiudizio attuale e non riparabile: all’esito del merito potranno essere definite le poste creditorie, con eventuali conguagli e ripetizioni, anche nei rapporti interni tra amministrazioni. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; la tutela è stata negata per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando la controversia dipende da una questione di fatto ancora da approfondire nel merito, il giudice può rimetterne la definizione alla fase cognitiva piena, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’appello.
  • Il periculum in mora manca quando il pregiudizio economico collegato alla sentenza impugnata è già stato integralmente soddisfatto e l’eventuale diversa regolazione dei rapporti patrimoniali può essere definita nel merito mediante conguagli, ripetizioni o regresso.
  • La cessazione, nelle more del giudizio, della situazione di fatto cui era collegata la controversia può escludere l’attualità del pregiudizio cautelare, ferma restando la necessità di definire nel merito le eventuali responsabilità e conseguenze risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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