Cassazione Civile, Sentenza n. 29003/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Value Italy ha chiesto il pagamento di euro 150.000 in forza di una garanzia a prima richiesta rilasciata da Calza e Fagioli il 26.10.2009, collegata alla vendita di quote a Alfredo Bertone: il prezzo sarebbe divenuto esigibile se Bertone o una sua società avessero acquisito l'azienda Arquati. Dopo l'acquisto del ramo d'azienda da parte di Arquati Tende (controllata da Calza) e la successiva dichiarazione di fallimento della societa' del gruppo, Value Italy ha chiesto l'incasso della garanzia. I garanti hanno contestato che l'obbligazione non fosse sorta per effetto del fallimento e che la garanzia non fosse autonoma ma accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta obbligatorieta' probatoria della scrittura privata nei termini dedotti; ha pero' accolto il secondo motivo rilevando che la Corte d'appello ha erroneamente trattato la garanzia autonoma come se fosse una fideiussione accessoria, fondando la decisione sulla finalita' complessiva dell'operazione e sull'esigibilita' del prezzo piuttosto che sull'autonomia della garanzia e sulla verifica della eventuale abusivita' della richiesta. Per cio' la sentenza impugnata e' cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame, con indicazione di verificare separatamente l'assunzione dell'obbligo autonomo da parte dei convenuti e l'eventuale prima facie abusivita' della domanda. I motivi terzo e quarto sono assorbiti. La Corte di rinvio provvedera' anche sulle spese.
Norme richiamate
La scrittura privata non disconosciuta prova la provenienza della sottoscrizione ma non vincola il giudice sull'apprezzamento del contenuto e dei suoi effetti
La mancata contestazione della scrittura privata riguarda la sua provenienza; non impedisce al giudice di valutare l'efficacia sostanziale della garanzia
Regolano il potere e i limiti del giudice nella valutazione delle prove; un errore di valutazione non implica automaticamente violazione delle norme se non si e' proceduto secondo procedure illegittime
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la sentenza non puo' risolversi su titolo o oggetto diversi dalla domanda
Fondamento della denuncia di violazione di legge in cassazione per errore nell'applicazione delle norme processuali o sostanziali
Riconosce l'autonomia negoziale: la garanzia autonoma ha finalita' e regime diversi dalla fideiussione accessoria
Norme sull'interpretazione del contratto citate a supporto delle questioni interpretative sul contratto di cessione; tuttavia i rilievi su tali profili sono stati assorbiti
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto di decisione conforme al principio di ragionevole durata e corretto esercizio della giurisdizione; menzionata nei motivi assorbiti
Massime di principio
- La garanzia autonoma a prima richiesta deve essere valutata separatamente dal rapporto principale: non e' accessoria e il garante non puo' normalmente opporre eccezioni di merito che riguardano il rapporto principale, salvo il rimedio dell'exceptio doli in presenza di prova chiara di abuso.
- La produzione e il mancato disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. attestano la provenienza della sottoscrizione ma non impediscono al giudice di esaminare il contenuto e gli effetti negoziali della scrittura.
- Il giudice non puo' decidere su un oggetto o titolo diverso da quello dedotto nella domanda; il travisamento della natura della garanzia (trattarla come fideiussione invece che come contratto autonomo) viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina cassazione e rinvio.
- In giudizio il creditore che invoca una garanzia autonoma deve assicurarsi che la richiesta non appaia prima facie abusiva; il giudice, invece, deve accertare se la domanda del creditore sia fondata sul diritto dell'autonoma garanzia o costituisca un esercizio abusivo del diritto.
- Nelle operazioni con contesti concorsuali o crisi d'impresa occorre distinguere gli effetti della procedura principale (concordato, fallimento, trasferimenti di ramo d'azienda) dall'obbligo autonomo del garante e non confondere la verificazione della causa negoziale complessiva con la valutazione dell'obbligazione di garanzia autonoma.
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