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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29003/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Value Italy ha chiesto il pagamento di euro 150.000 in forza di una garanzia a prima richiesta rilasciata da Calza e Fagioli il 26.10.2009, collegata alla vendita di quote a Alfredo Bertone: il prezzo sarebbe divenuto esigibile se Bertone o una sua società avessero acquisito l'azienda Arquati. Dopo l'acquisto del ramo d'azienda da parte di Arquati Tende (controllata da Calza) e la successiva dichiarazione di fallimento della societa' del gruppo, Value Italy ha chiesto l'incasso della garanzia. I garanti hanno contestato che l'obbligazione non fosse sorta per effetto del fallimento e che la garanzia non fosse autonoma ma accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta obbligatorieta' probatoria della scrittura privata nei termini dedotti; ha pero' accolto il secondo motivo rilevando che la Corte d'appello ha erroneamente trattato la garanzia autonoma come se fosse una fideiussione accessoria, fondando la decisione sulla finalita' complessiva dell'operazione e sull'esigibilita' del prezzo piuttosto che sull'autonomia della garanzia e sulla verifica della eventuale abusivita' della richiesta. Per cio' la sentenza impugnata e' cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame, con indicazione di verificare separatamente l'assunzione dell'obbligo autonomo da parte dei convenuti e l'eventuale prima facie abusivita' della domanda. I motivi terzo e quarto sono assorbiti. La Corte di rinvio provvedera' anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata non disconosciuta prova la provenienza della sottoscrizione ma non vincola il giudice sull'apprezzamento del contenuto e dei suoi effetti

  • art. 215 c.p.c.

    La mancata contestazione della scrittura privata riguarda la sua provenienza; non impedisce al giudice di valutare l'efficacia sostanziale della garanzia

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Regolano il potere e i limiti del giudice nella valutazione delle prove; un errore di valutazione non implica automaticamente violazione delle norme se non si e' proceduto secondo procedure illegittime

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la sentenza non puo' risolversi su titolo o oggetto diversi dalla domanda

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Fondamento della denuncia di violazione di legge in cassazione per errore nell'applicazione delle norme processuali o sostanziali

  • art. 1322 c.c.

    Riconosce l'autonomia negoziale: la garanzia autonoma ha finalita' e regime diversi dalla fideiussione accessoria

  • artt. 1362, 1363, 1365 c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto citate a supporto delle questioni interpretative sul contratto di cessione; tuttavia i rilievi su tali profili sono stati assorbiti

  • art. 111 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto di decisione conforme al principio di ragionevole durata e corretto esercizio della giurisdizione; menzionata nei motivi assorbiti

Massime di principio

  • La garanzia autonoma a prima richiesta deve essere valutata separatamente dal rapporto principale: non e' accessoria e il garante non puo' normalmente opporre eccezioni di merito che riguardano il rapporto principale, salvo il rimedio dell'exceptio doli in presenza di prova chiara di abuso.
  • La produzione e il mancato disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. attestano la provenienza della sottoscrizione ma non impediscono al giudice di esaminare il contenuto e gli effetti negoziali della scrittura.
  • Il giudice non puo' decidere su un oggetto o titolo diverso da quello dedotto nella domanda; il travisamento della natura della garanzia (trattarla come fideiussione invece che come contratto autonomo) viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina cassazione e rinvio.
  • In giudizio il creditore che invoca una garanzia autonoma deve assicurarsi che la richiesta non appaia prima facie abusiva; il giudice, invece, deve accertare se la domanda del creditore sia fondata sul diritto dell'autonoma garanzia o costituisca un esercizio abusivo del diritto.
  • Nelle operazioni con contesti concorsuali o crisi d'impresa occorre distinguere gli effetti della procedura principale (concordato, fallimento, trasferimenti di ramo d'azienda) dall'obbligo autonomo del garante e non confondere la verificazione della causa negoziale complessiva con la valutazione dell'obbligazione di garanzia autonoma.

Testo integrale

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