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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42514/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per la contestata partecipazione, con ruolo di pusher e vedetta, a un'associazione finalizzata al traffico di marijuana, shunk, cocaina e crack. Si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione: (1) violazione dell'art. 274 lett. c cod. proc. pen. per avere il Tribunale basato la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente sulla gravità del fatto; (2) omissione di valutare che l'attività di spaccio al civico 12 si era interrotta dopo l'arresto di un coindagato (Concetto Damiano Guerra) e che gli altri sodali erano stati ricollocati al civico 13; (3) illogicità e contraddittorietà nella esclusione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, considerato che non risultano attività illecite successive attribuite al ricorrente dopo il suo arresto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e priva di vizi logici o giuridici: ha applicato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e rilevato l'assenza di elementi idonei a superarla, alla luce della gravità del fatto, del stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, delle condanne definitive per reati contro il patrimonio e in materia di droga e dei carichi pendenti (oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata, detenzione abusiva di armi). La Corte ha inoltre condiviso la valutazione sulla complementarietà delle due piazze di spaccio (civico 12 gestito dalla famiglia Guerra e civico 13 gestito dalla famiglia Arena/Turchetti), la prontezza nel rimpiazzare i sodali arrestati e l'assenza di elementi indiziari successivi al luglio 2022 come effetto della conclusione delle operazioni tecniche. Per questi motivi la custodia cautelare è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ordinanza pronunciata il 9 ottobre 2024.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per criticare la valutazione delle esigenze cautelari (sosteneva che il Tribunale avesse fondato la misura solo sulla gravità del fatto). La Corte ha ritenuto infondata tale censura, ritenendo che il Tribunale avesse compiuto una valutazione complessiva non meramente basata sulla gravità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto operativa la duplice presunzione prevista da questa norma (rischio di reiterazione e pericolo di fuga/congiuntamente alla gravità del fatto) e ha ritenuto mancanti elementi idonei a superarla, giustificando così l'esclusiva adeguatezza della misura custodiale.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia; citata nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riproporre un'alternativa ricostruzione dei fatti: bisogna dimostrare errori di diritto o vizi logici nella motivazione; le valutazioni di merito sulla prova sono in genere irrilevanti.
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, se ritenuta operativa e non superata da elementi concreti, giustifica la custodia cautelare anche se il ricorrente sostiene l'interruzione dell'attività illecita.
  • La presenza di pregresse condanne, carichi pendenti e un ruolo stabile nell'organizzazione rafforza la necessità della misura cautelare, rendendo meno idonee misure meno afflittive come i domiciliari con braccialetto elettronico.
  • L'assenza di elementi indiziari successivi a indagini tecniche non prova automaticamente la cessazione dell'attività criminosa: può dipendere dalla conclusione delle attività investigative.
  • Per ottenere gli arresti domiciliari o il braccialetto è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la sproporzione o l'inidoneità della custodia, non argomentazioni puramente speculative o ricostruzioni alternative dei fatti.

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