Cassazione Penale, Sentenza n. 22747/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza n. 1422/2013 (reato di detenzione di sostanza stupefacente tipo marijuana commesso il 28/09/2012): pena definitiva anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 12.000,00 di multa. Il ricorrente ha invocato gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di taluni istituti (art. 4-bis e 4-vicies ter del d.lgs. n. 272/2005, conv. legge n. 49/2006) ripristinando il trattamento differenziato per le droghe "leggere" e "pesanti" e rendendo operativi, per le droghe "leggere", i limiti edittali di pena da 2 a 6 anni. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo la pena conforme a giustizia e determinata sulla base della pena minima; il difensore ha impugnato sostenendo violazioni di motivazione e di norme procedurali (anche art. 30, comma 4, legge n. 87/1953) e lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato i principi derivanti dalla pronuncia costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sez. U. n. 33040/2015, Jazouli) secondo cui è illegale la pena determinata facendo riferimento ai limiti edittali introdotti dalla modifica del 2006 (poi dichiarata incostituzionale), anche quando la pena risultante sia ricompresa nei limiti dell'originaria formulazione. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione (G.i.p. del Tribunale di Napoli) per un nuovo esame e una nuova rideterminazione della pena alla luce dei parametri più favorevoli risultanti dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. Decisione resa il 2 febbraio 2022.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli interventi che avevano uniformato i trattamenti sanzionatori per droghe "leggere" e "pesanti", ripristinando per le droghe "leggere" i limiti edittali di pena più favorevoli (detentiva da 2 a 6 anni). La Corte di legittimità ha ritenuto che tale sentenza renda operativi i parametri più favorevoli per la rideterminazione della pena.
d.lgs. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006 (art. 4-bis e 4-vicies ter)
art. 4-bis e art. 4-vicies ter
Le disposizioni che uniformavano i trattamenti sanzionatori sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (sent. n. 32/2014); la loro operatività al tempo del fatto non impedisce la rideterminazione della pena secondo i parametri resi nuovamente applicabili dalla Corte costituzionale.
D.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73, quinto comma)
Il ricorrente aveva invocato anche la particolare tenuità del fatto ex art. 73, comma 5, ma la Corte osserva che la valutazione del giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi a questo profilo: doveva invece rideterminare la pena alla luce dei limiti edittali più favorevoli risultanti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Legge n. 87 del 1953 (art. 30, quarto comma)
Citata dal difensore come parametro procedurale per la valutazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte ha riconosciuto la rilevanza delle censure mosse e l'obbligo del giudice dell'esecuzione di applicare i principi di diritto consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 - Jazouli)
Sez. U. n. 33040/2015 (massima)
Precisazione che la pena determinata avendo alla base i parametri introdotti dalla novella del 2006, poi dichiarata incostituzionale, è da considerarsi illegale anche se il risultato finale rientra nei limiti previsti dalla formulazione anteriore alla novella: occorre pertanto la rideterminazione secondo i limiti più favorevoli.
Massime di principio
- Quando una sentenza della Corte costituzionale dichiara incostituzionali disposizioni che avevano modificato i limiti edittali per specifiche fattispecie (es. differenziazione tra droghe "leggere" e "pesanti"), il giudice dell'esecuzione che valuta istanze di rideterminazione della pena deve applicare i parametri più favorevoli risultanti dalla pronuncia costituzionale.
- È illegale la pena determinata facendo riferimento a limiti edittali introdotti da norme poi dichiarate incostituzionali, anche se la pena comminata rientra nei limiti dell'originaria normativa; ciò impone la rideterminazione della pena secondo i limiti più favorevoli.
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a esaminare soltanto profili diversi (es. particolare tenuità del fatto) per rigettare la richiesta di rideterminazione: deve applicare i principi di diritto consolidati e procedere a nuovo calcolo della pena quando richiesto.
- La Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio quando la corretta applicazione del parametro legale richiede un nuovo esame motivato e una rideterminazione operativa della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
- In casi analoghi il difensore deve esplicitamente richiamare la sentenza costituzionale e la giurisprudenza di legittimità che ne traggono conseguenze operative, chiedendo la rideterminazione della pena nei termini più favorevoli per l'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22630/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22632/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →