Ordinanza n. 4418/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento a) della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA n. IP 41 del 2 febbraio 2026, recante “Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano ‘Aircort’”, pubblicata per estratto in GURI, Serie Generale n. 39 del 17.2.2026, rilasciata alla controinteressata BB Farma s.r.l. (all. 1), nella parte in cui viene acconsentita a quest’ultima la messa in commercio del farmaco importato dalla Repubblica Ceca TINKAIR, previo riconfezionamento, con la diversa denominazione AIRCORT, corrispondente a quella con la quale il farmaco in questione viene commercializzato in Italia dall’odierna ricorrente; b) dei verbali e degli esiti delle riunioni dei competenti organi AIFA durante le quali è stata presa la decisione di autorizzare il predetto mutamento della denominazione (da TINKAIR a AIRCORT), allo stato non conosciuti dalla ricorrente; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italchimici S.p.a. il 30/6/2026: per l’annullamento previa concessione di misure cautelari d) della determinazione AIFA prot. MC1/2024/1295 TINKAIR CZ BB FARMA, conosciuta nella sua versione integrale in data 6.5.2026, nella parte in cui autorizza BB Farma s.r.l. alla messa in commercio del farmaco importato dalla Repubblica Ceca TINKAIR, previo riconfezionamento, con la diversa denominazione AIRCORT, corrispondente a quella con la quale il farmaco in questione viene commercializzato in Italia dall’odierna ricorrente; e) della “scheda tecnica di valutazione medicinale TINKAIR/AIRCORT dalla Repubblica Ceca”, datata 20.1.2026 (all. 8), ma resa nota solo in data 14.5.2026 a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.4.2026; f) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione AIFA all’importazione parallela e alla commercializzazione del medicinale importato dalla Repubblica Ceca TINKAIR, previo riconfezionamento e con la denominazione AIRCORT
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Italchimici S.p.A. ha impugnato la determinazione AIFA n. IP 41 del 2 febbraio 2026, nonché gli atti presupposti e connessi, nella parte in cui autorizza BB Farma s.r.l. a commercializzare in Italia, dopo riconfezionamento, il medicinale importato dalla Repubblica Ceca TINKAIR con la denominazione AIRCORT, coincidente con quella utilizzata dalla ricorrente per il farmaco commercializzato in Italia. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione AIFA prot. MC1/2024/1295 e la scheda tecnica di valutazione del medicinale TINKAIR/AIRCORT, conosciute integralmente o rese disponibili soltanto nel corso del procedimento di accesso agli atti. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro esecuzione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente ha dedotto un pregiudizio commerciale connesso alla sovrapposizione della denominazione del medicinale, prospettando altresì il rischio che i consumatori possano essere tratti in errore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza definire il merito delle censure rivolte contro gli atti AIFA. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla salute rispetto ai danni commerciali genericamente dedotti dalla ricorrente. La motivazione rileva inoltre che i consumatori potrebbero essere tratti in errore dalla denominazione del medicinale; tale profilo è stato valutato nella fase cautelare senza pregiudicare l’esame delle specifiche questioni di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa a un provvedimento concernente la commercializzazione di un medicinale, il diritto alla salute può prevalere sul pregiudizio commerciale dedotto dall’operatore economico quando quest’ultimo sia genericamente prospettato e non adeguatamente specificato.
- Il rischio che la denominazione di un medicinale possa trarre in errore i consumatori costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi, senza che la sua considerazione in questa fase anticipi la decisione sulle specifiche questioni di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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