Cassazione Civile, Ordinanza n. 24112/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto erronea la declaratoria di litispendenza perché, al momento della decisione del Tribunale di Padova, l'altro giudizio era già stato definito e quindi difettava il presupposto della contemporanea pendenza richiesto dall'art. 39 c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato competente il Tribunale di Padova, dinanzi al quale il processo deve proseguire.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi introdotti nei confronti della stessa amministrazione. Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva e ordinanza di cancellazione dal ruolo, aveva dichiarato la litispendenza in favore del Tribunale di Rovigo, ritenuto preventivamente adito, richiamando anche la pendenza di un appello avverso la decisione resa a Rovigo. La parte privata ha proposto regolamento di competenza deducendo la sostanziale difformità delle cause petendi tra i due giudizi. In Cassazione è emerso che il giudice di merito non aveva considerato un dato decisivo: il procedimento asseritamente litispendente era già stato definito con sentenza della Corte d'Appello di Venezia prima della pronuncia sulla litispendenza, sicché non poteva più dirsi pendente ai fini dell'art. 39 c.p.c.
Norme richiamate
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi; se uno dei due è già definito al momento della pronuncia, le condizioni per l'applicazione della norma cessano.
Massime di principio
- In sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione può esaminare anche elementi ulteriori rispetto a quelli valorizzati nell'ordinanza impugnata, purché già acquisiti al processo, senza essere vincolata alla qualificazione data dalla parte attrice nell'atto introduttivo.
- La litispendenza va valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione: la sopravvenuta definizione di uno dei giudizi esclude l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. anche se il giudice di merito aveva ritenuto in precedenza sussistente la contemporanea pendenza.
- La declaratoria di litispendenza è erronea quando il procedimento invocato come pendente sia già stato definito con sentenza prima della pronuncia sulla questione di competenza.
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