Cassazione Penale, Sentenza n. 10499/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Palermo (decidendo in sede di rinvio) che aveva confermato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni. Il difensore, avv. Bartolo Guggino, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (contraddittoria o meramente apparente) in relazione all'affermazione dell'attualità della pericolosità sociale di Noto. Contestava in particolare la valutazione della perdurante latitanza come sintomo di pericolosità, sostenendo che le uniche condotte accertate erano due occasioni di collaborazione nell'ambito del 2017 e che il lungo intervallo successivo («tempo silente») non forniva elementi idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, diverso dai motivi di legittimità consentiti nella materia delle misure di prevenzione. La Corte ha richiamato il principio che in materia di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter motivazionale salvo che la motivazione sia del tutto assente. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la latitanza prolungata, sostenuta da una rete di appoggi riferibili alla criminalità organizzata, può logicamente essere segno dell'attualità della pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, comma 1, c.p.p.) e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce il limite del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; pertanto non è normalmente sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione salvo casi di motivazione del tutto assente.
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata come conferma del principio che limita il controllo di legittimità alle sole violazioni di legge nelle misure di prevenzione.
art. 10, comma terzo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 10, comma terzo, del d.lgs. 159 del 2011
Ribadisce la limitazione del ricorso per cassazione al vizio di diritto nel procedimento di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo all'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ricorda che tale sindacato è escluso nei procedimenti di prevenzione salvo motivazione del tutto assente.
art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Usato per giustificare la valutazione di elementi sintomatici (es. frequentazioni, irreperibilità) ai fini dell'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: i motivi basati su mera illogicità della motivazione sono generalmente inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente.
- La Corte può valorizzare comportamenti non costituenti reato (es. frequentazioni, irreperibilità, latitanza prolungata) come elementi sintomatici dell'attualità della pericolosità sociale.
- La sola esistenza di un periodo privo di fatti recenti ('tempo silente') non esclude la possibilità di ritenere attuale la pericolosità se vi sono altri elementi indicativi (es. perdurante latitanza sostenuta da una rete di appoggi criminali).
- Chi impugna in materia di misure di prevenzione in cassazione deve focalizzarsi su profili di illegittimità di diritto (violazione di norme, incompetenza, carenza assoluta di motivazione) e non soltanto su censure di merito o di apprezzamento della prova/motivazione.
- La latitanza prolungata può essere logicamente interpretata come indizio di contatti e supporti da parte di organizzazioni criminali, e quindi come prova sintomatica di pericolosità sociale attuale.
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