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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29097/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto di origine rumena condannato con sentenza n. 46/2011 della Corte di assise d'appello di Milano, chiedeva il trasferimento in Romania per l'espiazione del residuo pena. La Corte di assise d'appello di Milano dichiarò inammissibili le istanze perché, dopo l'arresto in Romania su mandato di arresto europeo (MAE) e la successiva consegna all'Italia, Tanasa aveva espresso consenso all'esecuzione della pena in Italia. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il consenso era stato prestato solo per consentirgli di far valere rimedi (artt. 670 e 175 c.p.p.) contro la esecutività della sentenza e che la Corte italiana non avrebbe verificato la compiutezza o la finalità del consenso, violando norme nazionali e la Decisione Quadro 2008/909/GAI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto correttamente applicata la giurisprudenza (Sez. 1, n. 476/2020) secondo cui il consenso del condannato all'esecuzione in Italia, prestato all'autorità dello Stato di condanna secondo le forme previste, è irrevocabile. Ha inoltre considerato che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata risultava che la Corte di appello di Bacau aveva informato l'interessato dei diritti processuali e del carattere irrevocabile del consenso, e che l'interessato aveva dichiarato il proprio accordo alla consegna e all'esecuzione in Italia. Le censure difensive non hanno indicato elementi concreti tali da dimostrare che il consenso fosse limitato o incompleto. In conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    La norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza della Cassazione come stabilente che il consenso espresso dal condannato all'esecuzione della pena in Italia, reso all'autorità dello Stato di condanna nelle forme previste, è irrevocabile.

  • Decisione Quadro 2008/909/GAI

    Richiamata dalla difesa per sostenere che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe favorire il reinserimento sociale; la Corte ha ritenuto tale principio non idoneo a prevalere quando sia intervenuto un consenso valido e irrevocabile all'esecuzione in Italia.

  • artt. 670 e 175 c.p.p.

    Riferiti come i rimedi che il ricorrente voleva esperire in Italia (impugnazioni contro l'esecutività della sentenza). La Corte ha ritenuto irrilevante che il consenso fosse stato prestato anche con l'obiettivo di utilizzare tali rimedi, se il consenso era stato manifestato compiutamente.

  • art. 125 c.p.p.

    Citato nel ricorso come norma cui si sarebbe dato trattamento violativo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a sua violazione, perché ha trovato corretta la valutazione della Corte di merito circa l'esistenza e la completezza del consenso.

  • Sez. 1, sentenza n. 476 del 08/10/2020 (Cassazione)

    Giurisprudenza di legittimità riaffermata: il consenso all'esecuzione in Italia è irrevocabile se manifestato nelle forme previste dall'autorità dello Stato di condanna; principio applicato direttamente al caso di specie.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Norma sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in sede di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento per la Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui può configurarsi responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto non escludibile la colpa e ha quindi disposto il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il consenso espresso dal condannato all'esecuzione della pena in uno Stato (respingendo il rimpatrio per scontare la pena nel Paese di cittadinanza) è, se prestato secondo le forme previste dall'autorità dello Stato di condanna, considerato irrevocabile e impedisce in genere richieste successive di trasferimento per l'espiazione della pena nello Stato di cittadinanza.
  • La Corte di merito deve verificare l'esistenza e la regolarità formale del consenso acquisito dallo Stato di consegna; se dalla documentazione emerge che il condannato è stato informato dei suoi diritti e del carattere irrevocabile del consenso, la valutazione è generalmente reputata sufficiente.
  • Non sono ammesse clausole o condizioni che limitino temporalmente o per finalità il consenso alla consegna/execution: un consenso condizionato (es. solo per esercitare rimedi) difficilmente è considerato valido.
  • La mera affermazione difensiva che il consenso sarebbe stato prestato solo per consentire il rientro temporaneo per far valere rimedi non è sufficiente: occorrono elementi concreti che dimostrino incompletezza o invalidità del consenso.
  • Le tutele previste da Decisione Quadro 2008/909/GAI sul reinserimento nei Paesi di esecuzione non neutralizzano automaticamente l'efficacia di un consenso valido prestato dal condannato; la valutazione del miglior interesse alla esecuzione nello Stato di esecuzione può essere sovrastata dalla forma e dalla volontà espressa e valida del condannato.
  • In situazioni analoghe, chi intende ottenere il trasferimento dopo una consegna basata su consenso deve provare l'assenza di un consenso pieno o la sua invalidità formale (ad esempio vizi di informazione o di forma), altrimenti la richiesta di trasferimento sarà probabilmente dichiarata inammissibile.

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