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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e dell’adesione della società resistente, dichiarando estinto il giudizio limitatamente ai rapporti tra le due società. La richiesta di correzione dell’errore materiale è stata considerata superata, non essendo più necessario intervenire sul precedente provvedimento. Non vi è stata quindi decisione sul merito delle censure originarie.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (subconcessionario)

La controversia

La controversia nasceva da rapporti di subconcessione di uffici nello spazio aeroportuale di Malpensa e riguardava la tariffa applicata dal gestore aeroportuale alla società subconcessionaria per determinati periodi. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della subconcessionaria all’applicazione di tariffe inferiori e aveva condannato il gestore alla restituzione di somme indebitamente percepite. La Corte d’appello aveva poi parzialmente riformato la decisione, accogliendo in parte le doglianze del gestore, dichiarando prescritto il diritto alla restituzione per una parte del periodo e regolando i reciproci obblighi restitutori tra le società. In Cassazione il gestore aeroportuale ha proposto ricorso, ma nelle more ha rinunciato al ricorso nei confronti della società resistente, che ha accettato la rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio senza spese; era stata anche sollecitata la correzione di un precedente errore materiale relativo alla mancata declaratoria di estinzione nei loro rapporti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione nei rapporti tra le parti interessate.

  • art. 391 c.p.c.

    L’adesione della parte resistente alla rinuncia consente di dichiarare l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese, se richiesto dalle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra le parti che vi aderiscono.
  • Quando l’estinzione del giudizio è dichiarata per effetto di rinuncia accettata, resta assorbita la necessità di pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso e su eventuali richieste di correzione di errori materiali riferite al medesimo rapporto processuale.
  • La declaratoria di estinzione può operare solo in relazione alle parti che abbiano rinunciato e accettato la rinuncia, senza incidere automaticamente su altri rapporti processuali eventualmente ancora pendenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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