Cassazione Penale, Sentenza n. 28801/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che ha respinto l'opposizione al rigetto, deducendo erronea applicazione degli artt. 76 e 96, comma 2, del d.P.R. 115/2002 e contestando l'affermazione secondo cui sarebbe spettato all'istante provare la sussistenza delle condizioni di reddito. In particolare il ricorrente censurava l'uso di presunzioni reddituali basate sui precedenti penali impiegate dal primo giudice e specificamente contestate in opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale non ha affrontato la specifica doglianza relativa all'illegittimo uso delle presunzioni reddituali, ma ha rigettato il ricorso con motivazione diversa (mancata allegazione di documentazione reddituale). La Corte ha affermato l'illegittimità del rigetto dell'opposizione per motivi diversi da quelli adottati dal primo giudice, annullando il provvedimento impugnato e rinviando per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Taranto.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
La Corte rileva contestazione sull'applicazione della norma relativa al patrocinio a spese dello Stato rispetto alla prova delle condizioni di reddito; va valutato correttamente il ruolo delle presunzioni reddituali nelle decisioni sul beneficio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96, comma 2
art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002
La censura riguarda l'interpretazione del comma in relazione all'onere probatorio: il giudice di merito non può fondare il rigetto su presunzioni non adeguatamente motivate quando queste sono specificamente contestate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
L'opposizione ex art. 99 è strumento impugnatorio che soggiace al principio dell'effetto devolutivo e al divieto di 'reformatio in pejus': il giudice che decide l'opposizione non può respingerla per ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01)
Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01
Conferma il principio che l'opposizione al diniego del patrocinio è impugnatoria e che è illegittimo motivare il rigetto su profili diversi da quelli del primo giudice.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01)
Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01
Ulteriore conferma del divieto di reformatio in pejus e del corretto ambito di sindacato nell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il diniego del patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. 115/2002) è uno strumento impugnatorio: il giudice dell'opposizione deve confrontarsi con le stesse ragioni adottate dal primo giudice e con le censure specifiche proposte dal ricorrente.
- È illegittimo motivare il rigetto dell'opposizione sulla base di argomentazioni diverse e sopravvenute rispetto a quelle adottate dal primo giudice (divieto di reformatio in pejus e rispetto dell'effetto devolutivo).
- Se il primo giudice usa presunzioni reddituali (anche con riferimento a precedenti penali) per negare il beneficio, tali presunzioni devono essere esposte e motivate e il giudice dell'opposizione deve valutare le specifiche contestazioni difensive; non è sufficiente rigettare l'opposizione richiedendo documentazione quando la decisione originaria ha motivato il diniego su presunzioni contestate.
- La questione dell'onere della prova delle condizioni di reddito va valutata concretamente: l'istante non sempre è l'unico soggetto titolato a fornire prova, ma le presunzioni non possono sostituire una motivazione adeguata né restare incontestate se specificamente censurate.
- In caso di mancata valutazione delle doglianze rilevanti da parte del giudice dell'opposizione, la decisione è annullabile e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame che affronti le censure sollevate.
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