Cassazione Penale, Ordinanza n. 27121/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata non risulta annullata e resta ferma la valutazione di merito, inclusa la recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo l'erroneità della valutazione sulla recidiva contestata. La doglianza, per come ricostruibile dal testo, mirava a contestare la sussistenza del presupposto applicativo della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che il motivo ripropone censure già esaminate e disattese in appello ed è comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito avrebbe correttamente applicato i criteri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dall'art. 133 c.p., verificando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato, non potendosi fondare la decisione solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso tra essi.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali, secondo i criteri di commisurazione della pena e della gravità del reato; non è sufficiente un richiamo automatico alla sola gravità dei fatti o alla loro collocazione temporale.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia effettuato una valutazione concreta e individualizzata della capacità criminogena desumibile dai precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini della recidiva, il giudice non può limitarsi a considerare la mera gravità dei fatti precedenti o l'arco temporale intercorrente tra i reati, dovendo invece verificare se i precedenti siano indicativi di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto del giudizio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già specificamente esaminate e respinte dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
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