Cassazione Civile, Ordinanza n. 35464/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011, emesso in relazione all’attività svolta dalla contribuente quale centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo dei titoli amministrativi necessari per operare in Italia. La CTR aveva già respinto l’appello della contribuente, ritenendo che l’atto fosse adeguatamente motivato, che il CTD partecipasse all’attività di gioco del bookmaker, che la soggettività passiva ai fini dell’imposta unica comportasse anche la soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, e che non vi fosse doppia imposizione per l’IVA perché le operazioni di gioco erano esenti. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma dalla decisione emerge che il giudizio è stato definito in via pregiudiziale per un errore nell’individuazione del soggetto resistente: il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre l’avviso impugnato era stato emesso dall’Agenzia delle entrate, soggetto effettivamente legittimato passivamente.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, perché rileva d’ufficio che il ricorso per cassazione è stato proposto e notificato nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto controverso e privo di legittimazione passiva, mentre l’atto impositivo era stato emesso dall’Agenzia delle entrate. Per tale ragione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
in caso di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e definito con esito sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata come fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto e notificato nei confronti di un soggetto che non è parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non è legittimato passivamente rispetto all’atto impugnato.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione passiva del soggetto evocato come resistente quando essa emerga chiaramente dagli atti e dal tenore del ricorso.
- La corretta individuazione del destinatario del ricorso e del soggetto autore dell’atto impugnato è un presupposto processuale indefettibile: l’erronea evocazione di un ente diverso determina l’inammissibilità dell’impugnazione senza esame dei motivi.
- Quando il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti temporali previsti dalla legge, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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