Sentenza del 25/06/2015 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartella IVA : non obbligatorietà contraddittorio (art.6 c.5 L. 212/00) - Omesso invito al pagamento non determina nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA, interessi e sanzioni, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omesso preventivo contraddittorio e per mancato invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo. In particolare, ha invocato l'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e l'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, deducendo che tali omissioni avrebbero dovuto comportare la nullità della cartella o degli atti successivi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la validità della cartella. Ha ritenuto che l'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non imponga un contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione della dichiarazione, ma soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto si trattava di un controllo documentale dei dati dichiarati, senza margini interpretativi. L'omesso invito al pagamento è stato qualificato come mera irregolarità, non idonea a determinare la nullità dell'iscrizione a ruolo o della cartella, poiché l'invito serve principalmente a consentire il pagamento con riduzione delle sanzioni. La società è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio preventivo è richiesto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La norma non impone un invito preventivo in ogni procedimento di iscrizione a ruolo derivante dalla dichiarazione. Il contraddittorio è necessario solo quando emergano effettive incertezze rilevanti, mentre non è richiesto per controlli documentali e automatizzati privi di margini interpretativi.
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La liquidazione automatizzata della dichiarazione può fondarsi sul controllo documentale dei dati direttamente indicati dal contribuente e, in assenza di questioni interpretative o incertezze rilevanti, non richiede necessariamente un contraddittorio preventivo.
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997
L'invito al pagamento consente al contribuente di regolarizzare la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni, ma la sua omissione non è stata considerata una condizione di validità dell'iscrizione a ruolo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice può porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per le cartelle derivanti da controlli automatizzati o documentali della dichiarazione, il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio: occorre dimostrare l'esistenza di specifiche incertezze interpretative o fattuali su aspetti rilevanti.
- L'omesso invito bonario al pagamento, quando previsto per consentire la riduzione delle sanzioni, non determina di regola la nullità della cartella o dell'iscrizione a ruolo se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- La mancata comunicazione preventiva può incidere sulla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, ma non necessariamente sull'esistenza o sull'efficacia della pretesa tributaria.
- In una controversia analoga è essenziale distinguere tra un controllo meramente automatizzato dei dati dichiarati e un accertamento che richieda valutazioni, interpretazioni o chiarimenti del contribuente: solo nel secondo caso l'assenza di contraddittorio può assumere maggiore rilevanza.
- Il contribuente che impugna una cartella deve contestare anche il merito della pretesa, quando possibile, e non limitarsi a dedurre l'omesso invito o il mancato contraddittorio, poiché tali omissioni possono essere qualificate come irregolarità non invalidanti.
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