Cassazione Penale, Sentenza n. 41901/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva fissato la data di cessazione della condotta associativa (capo A1) al 18/06/2014, denunciando erronea applicazione dell'art. 665 c.p.p. e contestando che fosse stata provata la persistenza della partecipazione all'associazione fino alla sentenza di primo grado. Sosteneva che l'accusa non avesse dimostrato la continuità associativa, che lo stato detentivo non poteva di per sé essere interpretato come persistenza del vincolo, e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fare un approfondito esame delle sentenze di merito prima di fissare la data di cessazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione adeguata, avendo esaminato il contenuto delle sentenze di merito e considerato elementi positivi (dichiarazioni di collaboratori di giustizia) che attestano il ruolo di Raiola quale promotore/organizzatore della costola scissa dalla compagine originaria dopo maggio 2009, la prosecuzione di attività collegata al nuovo gruppo fino all'arresto e persino condotte successive all'arresto secondo dichiarazioni testimoniali (es. collaboratore Maurizio Magliulo). La Corte ha inoltre confermato il principio per cui il mero stato detentivo non equivale automaticamente a recisione del vincolo associativo e ha rilevato l'assenza di elementi probatori contrari che indichino la cessazione prima del 18/06/2014.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come norma applicabile alla determinazione degli effetti esecutivi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nella misura in cui il giudice dell'esecuzione, ove la sentenza di merito non specifichi la data di cessazione, può e deve accertarla tramite l'analisi degli elementi emersi nei provvedimenti di merito
Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013 (Formicola)
Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725-01
Principio secondo cui, in caso di reato permanente contestato nella forma 'aperta', il giudice dell'esecuzione deve accertare la data di cessazione della condotta attraverso analisi accurata degli elementi a sua disposizione quando la sentenza di condanna non la precisa
Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019 (Mucci)
Sez. 1, n. 10567 del 5/02/2019, Mucci, Rv. 274877
Ribadito l'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare il tempus commissi del delitto permanente ai fini di determinare effetti esecutivi rilevanti (es. revoca dell'indulto)
Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004 (Lucarelli)
Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004 (dep. 2005), Lucarelli, Rv. 232966
Affermato che non basta il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado quando la contestazione è aperta: va verificato se il giudice di merito abbia ritenuto provata la permanenza della condotta oltre la data dell'accertamento
Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005 (Piccolo)
Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727
Conferma dell'orientamento secondo cui, in contestazioni aperte, è necessario accertare la persistenza della condotta se da ciò derivano effetti giuridici rilevanti
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito non indica la data di cessazione di un reato permanente contestato nella forma 'aperta', il giudice dell'esecuzione deve accertare tale data mediante analisi degli elementi presenti nei provvedimenti di merito; non è ammesso il mero rinvio alla data della sentenza di primo grado senza verifica
- Il mero stato detentivo del condannato non costituisce, di per sé, prova della recisione del vincolo associativo; occorre valutare elementi positivi e negativi (dichiarazioni di collaboratori, attività del gruppo, assenza di atti di partecipazione) per stabilire la persistenza
- È onere dell'accusa (e del giudice dell'esecuzione nella valutazione complessiva) fornire elementi che dimostrino la continuazione dell'attività associativa quando da ciò derivano effetti esecutivi o di calcolo della pena
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le risultanze delle sentenze di merito possono costituire elementi decisivi per accertare il ruolo e la persistenza di partecipazione del singolo all'associazione
- L'assenza di elementi di cessazione (prova negativa) può essere valutata come indizio della persistenza, purché la motivazione del giudice dimostri di aver considerato e ritenuto congruenti tali elementi nel quadro probatorio
- In sede esecutiva il giudice deve motivare specificamente la valutazione degli indici utilizzati (positivi e negativi) e rispondere, se presenti, alle censure del condannato
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