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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16830/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 lett.a) e lett.c) c.p.p. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16/02/2017 (e relativa condanna confermata in altra pronuncia) per il reato di cui all'art.10-ter d.lgs. 10/03/2000 n.74 (omesso versamento IVA). Il ricorrente deduceva: i) conflitto/inconciliabilità tra la sentenza assolutoria indicata e la sentenza soggetta a revisione (contestando la rivalutazione probatoria da parte della corte territoriale); ii) nullità per omessa citazione ai sensi dell'art.601 c.p.p.; iii) violazione del diritto al contraddittorio e acquisizione officiosa di documenti e di sentenze non utilizzabili (artt.636, 178, 180, 238-bis c.p.p.); iv) difetto di motivazione rafforzata, essendo risultata una revisione in peius rispetto alla sentenza usata come tertium comparationis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha limitato l'esame ai profili relativi all'art.630 lett.a) perché il ricorso impugnava esclusivamente quel capo. Sul piano processuale ha ritenuto assorbente la verifica documentale: risultava emesso e notificato il decreto di citazione e la corte territoriale aveva dato lettura del decreto in udienza, per cui la censura sulla mancata citazione è aspecifica e inammissibile. Sostanzialmente, la Corte ha affermato che non sussisteva una inconciliabilità oggettiva dei fatti tra le sentenze (si trattava di diversa valutazione sull'incidenza della crisi economica sull'elemento soggettivo), per cui la revisione non poteva essere accolta; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini di art.10-ter, la crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo salvo prova che siano state adottate tutte le misure per reperire le somme e che la responsabilità dell'omesso versamento sia indipendente dalla volontà dell'imputato. Pertanto il rigetto dell'istanza di revisione è confermato: il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art.630

    Disciplina i casi di revisione (lett.a: conflitto di giudicati; lett.c: sopravvenienza o scoperta di nuove prove). La Corte chiarisce che ai sensi della lett.a) è necessario che vi sia inconciliabilità oggettiva dei fatti, non mera divergenza di valutazione giuridica.

  • Codice di procedura penale, art.636

    Regola lo svolgimento del giudizio di revisione e l'applicazione delle disposizioni del libro VII in quanto pertinenti. La Corte precisa che il giudice può procedere al giudizio senza rigida frammentazione fra fase di ammissibilità e merito, rispettando comunque le forme per la citazione.

  • Codice di procedura penale, art.601

    Norma sulla citazione a giudizio in appello; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di omessa notifica in presenza del decreto e della relativa lettura in udienza.

  • Codice di procedura penale, art.634

    Prevede l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione. La Corte ricorda la possibilità di decidere l'inammissibilità sia de plano che nel contraddittorio.

  • Codice di procedura penale, art.633

    Previsioni istruttorie in sede di revisione; il riferimento è all'accento sulla documentazione probatoria nelle richieste ex art.630 lett.a).

  • Codice di procedura penale, art.637

    Richiamato nel capo: norma che disciplina l'esame del ricorso per cassazione delle decisioni in materia di revisione.

  • Codice di procedura penale, art.603

    Norma sulla motivazione rafforzata per le sentenze di condanna in appello; la difesa chiedeva applicazione analogica in revisione, ma la Corte ha ritenuto infondata tale estensione in assenza di una effettiva reformatio in peius riscontrabile.

  • Codice di procedura penale, art.495 comma 2

    Regola l'offerta delle prove: la Corte richiede che la mancata assunzione di prove decisive sia dedotta solo se le prove sono state richieste formalmente ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art.507

    Attribuisce ai giudici poteri discrezionali di integrazione probatoria; la Corte afferma che non è censurabile la mancata esercitazione di tali poteri quando non sollecitati dalle parti.

  • Codice di procedura penale, art.238-bis

    Riguarda l'impiego di precedenti sentenze per finalità probatorie; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla esclusione di valore probatorio di alcune sentenze non munite dei requisiti ex art.238-bis.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.10-ter

    Reato di omesso versamento dell'IVA: la Corte ribadisce la regola consolidata che la crisi di liquidità non esclude il dolo a meno che non sia dimostrato che il contribuente abbia adottato tutte le iniziative possibili per reperire le somme necessarie.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.10-bis

    Richiamato per distinguerne la struttura rispetto all'art.10-ter: la Corte evidenzia che le diverse fattispecie possono richiedere valutazioni differenti sull'elemento soggettivo in relazione alla disponibilità delle somme.

Massime di principio

  • La revisione per conflitto di giudicati ex art.630 lett.a) richiede l'inconciliabilità oggettiva dei fatti storici accertati in sentenze irrevocabili: non è sufficiente una diversa valutazione giuridica o un contrasto di principio su identici fatti.
  • Il giudice della revisione può procedere al merito senza rigida separazione formale tra fase di ammissibilità e fase dibattimentale, purché siano rispettate le garanzie procedurali (es. citazione, contraddittorio) e le forme di legge.
  • Le doglianze sulla mancata assunzione di prove sono ammissibili in cassazione solo se risulta che le prove sono state formalmente richieste secondo le norme (art.495 c.p.p.); non è reclamabile genericamente la mancata esercitazione dei poteri discrezionali di integrazione probatoria.
  • Per il reato di omesso versamento IVA (art.10-ter) la crisi di liquidità, di per sé, non esclude il dolo: l'esimente richiede la prova che il contribuente abbia adottato tutte le misure possibili per reperire i fondi e che l'impossibilità di pagare sia indipendente dalla sua volontà.
  • La motivazione rafforzata ex art.603 c.p.p. non si applica automaticamente in sede di revisione per giustificare una diversa decisione rispetto a una sentenza assolutoria; occorre che vi sia effettiva e documentata reformatio in peius della decisione presa a fondamento della revisione.

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