Cassazione Penale, Ordinanza n. 33362/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione di patteggiamento resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa. Il ricorso per cassazione lamentava, secondo la Corte, censure generiche e non specificamente ancorate al contenuto della decisione impugnata, prospettando asseriti mancati approfondimenti motivazionali e criticando la qualificazione giuridica e la ricostruzione in fatto svolta dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero prive di specificità e manifestamente infondate, perché incompatibili con la natura del giudizio ex art. 444 c.p.p. e perché il giudice aveva correttamente verificato la qualificazione dei fatti, gli elementi investigativi e l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il giudice deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e l'assenza evidente di cause di non punibilità prima di applicare la pena concordata.
Il giudice, anche nel rito speciale, deve verificare se emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice di legittimità è limitato alla correttezza giuridica della decisione e alla verifica che il giudice di merito abbia assolto gli essenziali doveri di controllo previsti dal rito, senza pretendere una motivazione estesa come nel giudizio ordinario.
- Nel patteggiamento, le censure che denunciano genericamente carenze motivazionali, senza confronto puntuale con il provvedimento impugnato, sono inammissibili perché non specifiche e comunque spesso incompatibili con la struttura del rito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- Il giudice che applica la pena su richiesta deve comunque verificare l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p. e la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
Come è indicizzato
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