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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05767/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento, in primo grado, del ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP. Successivamente la parte controricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto; la domanda era stata documentata in giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendolo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non estensibile alla fattispecie di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022

    «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»

    La norma consente la sospensione del processo su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata e impone il deposito della domanda e del pagamento entro il termine previsto.

  • art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022

    «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»

    Il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio pendente in ogni stato e grado.

  • art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022

    Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • contributo unificato, raddoppio

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché è misura riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta in cassazione di avere aderito alla definizione agevolata della lite pendente e di avere effettuato il pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale vigente.
  • La definizione agevolata della controversia fiscale prevale sulla prosecuzione del giudizio e determina la chiusura del processo con provvedimento che prende atto dell'intervenuto perfezionamento della procedura.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere applicato analogicamente ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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